T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 757 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18.6.1999, tempestivamente depositato, la società I.A.D. s.r.l., premette in punto di fatto: di essere stata proponente del progetto per la realizzazione di un intervento integrato di edilizia residenziale ai sensi e per gli effetti della L. 17.2.1992, n. 179; che con delibera n. 4244 dell’8.7.1996 la Giunta regionale approvava il visto progetto; che con protocollo d’intesa del 20.11.1998, le parti interessate convenivano di approvare il programma integrato denominato "Borgo Isonzo" prevedendo, peraltro, una riduzione delle volumetrie di edilizia residenziale pubblica; che successivamente, il Comune di Latina procedeva alla revisione di alcune proposte di programma integrato, stralciando tuttavia quella della ricorrente; che in data 25.11.1998 la società deducente depositava – nel rispetto di quanto sottoscritto nel citato accordo del 20.11.1998 – un elaborato di rimodulazione degli interventi del proprio programma integrato; che con delibera n. 117/98, il Consiglio comunale prendeva atto del ritiro dall’ordine del giorno della Giunta comunale del piano integrato presentato dalla ricorrente; che in vista della conferenza di servizi, indetta per il successivo 15.12.1998, lo stesso Consiglio avrebbe tuttavia impegnato l’organo esecutivo comunale a sottoporgli, per un nuovo esame, il progetto integrato avanzato dalla ricorrente.

Soggiunge la società D. che, stante la persistente inattività dell’Amministrazione comunale in ordine a quanto convenuto con il richiamato protocollo d’intesa, con atto 26.3.1999 diffidava la Giunta comunale a sottoporre all’esame del Consiglio comunale il programma integrato presentato dalla stessa società istante.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto: 1) inadempimento del protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.11.1998; 2) illegittimità derivata della delibera della G.M. n. 204/99; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; nonché per sviamento della causa tipica; violazione dell’art. 2 della L.r. 26.6.1997, n. 22; violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241.

Con memoria notificata il 2.4.2010 la ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, denunciando: 3) inadempimento del protocollo d’intesa 20.11.1998; 4) illegittimità derivata violazione della delibera della G.M. n. 204 del 1°.4.1999; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; nonché per sviamento della causa tipica; violazione dell’art. 2 della L.r. 26.6.1997, n. 22; violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241; domanda di risarcimento del danno.

Con successiva memoria notificata il 1°.7.2010 la società istante ente ha dedotto ulteriori motivi aggiunti, denunciando 5) inadempimento del protocollo d’intesa 20.11.1998; 6) illegittimità derivata violazione della delibera della G.M. n. 204 del 1°.4.1999; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; nonché per sviamento della causa tipica; violazione dell’art. 2 della L.r. 26.6.1997, n. 22; violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241; domanda di risarcimento del danno.

Il Comune di Latina si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Non si è invece costituita la Regione Lazio

All’udienza del 9.6.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

La presente vicenda riguarda il progetto, presentato ai sensi dell’art. 16 della L. 17.2.1992, n. 179 – di cui la società ricorrente è stata una delle proponenti unitamente ad altre due società – per la realizzazione di un intervento integrato relativamente alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale nel Comune di Latina, località Borgo Isonzo.

Nell’elenco dei progetti finanziati di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata – approvato con delibera GM n. 204/99 – non era stato per altro ricompreso quello della ricorrente.

In data 25.11.1998 la società istante depositava l’elaborato di rimodulazione degli interventi relativi al proprio programma integrato, posto che i progetti presentati da ciascuna società interessata non erano stati esaminati dal competente organo nel medesimo contesto, come risulta dalla delibera consiliare n. 117/98 versata in atti.

La società D. che ravvisa, (cfr. diffida 26.3.1999) la natura di "accordo procedimentale" nell’impegno assunto dalla Giunta comunale con il protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.11.1998, denuncia in questa sede con i primi motivi del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti (in questi ultimi in via derivata), l’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione intimata, soprattutto sul piano della mancata osservanza degli impegni assunti, allegando in particolare l’inadempimento del visto accordo procedimentale.

Per questo aspetto è, da premettere che, l’art. 11 comma 2 della Legge 241 del 1990 rende applicabile agli accordi procedimentali, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Il ricorso appare tuttavia inammissibile, tenuto conto che, come puntualmente rilevato dalla difesa comunale, il menzionato protocollo d’intesa, sottoscritto dai rappresentanti del comune e dalla società deducente, non riveste a buon diritto la natura di accordo provvedimentale ex art. 11 della L. 241/90., quanto piuttosto un mero atto di intenti con il quale l’amministrazione si era limitata essenzialmente a prendere in considerazione la proposta progettuale presentata dalla società D. e fornendo in quella sede una disponibilità d massima alla verificazione della sua attuabilità.

Osserva, in proposito, il collegio che, come ha avuto modo di precisare in più occasioni la giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutti Cons. di Stato sez. IV sent. 9.9.2008, n. 4304) l’accordo procedimentale ex art. 11 della L.241/90 configura un modulo a mezzo del quale l’ente procedente acquisisce in via preventiva il consenso del privato, raggiungendo un assetto d’interessi che sostituisce il contenuto del provvedimento finale; si tratta in altri termini di uno strumento negoziale che nell’individuare i reciprochi obblighi degli interessati, finisce per sostituire le fattispecie provvedimentali ordinariamente dirette alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche non pare ragionevole qualificare come atto di natura provvedimentale il visto protocollo d’intesa, tenuto conto della particolare rilevanza che, nella attuazione degli interventi integrati di cui all’ art. 16 della citata L.179/92, assume il vincolo di scopo dell’accordo. In proposito deve essere, infatti, rimarcato che l’Amministrazione non aveva assunto un puntuale impegno e che l’interesse pubblico rappresentava, nella fase esecutiva di detti interventi, il parametro per vagliare l’opportunità del recesso da parte della amministrazione competente.

Ne deriva che, esclusa la natura di accordo procedimentale, l’operato del comune deve ritenersi certamente immune da censure, tenuto conto che l’ente territoriale intimato ha orientato la propria condotta nel pieno rispetto delle risultanze di cui alla suindicata conferenza del 1998.

In conclusione sia il ricorso principale che i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, stante la natura non provvedimentale dell’atto impugnato..

Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 2.500,00 oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società I.A.D. S.r.l. a corrispondere al Comune di Latina la complessiva somma di Euro 2.500,00 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *