Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-09-2011, n. 33494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 14/4/2008 il Gip del tribunale di Sassari dichiarava, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non doversi procedere nel confronti di P.A. in ordine al reato di cui all’art. 679 in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (TULPS) per intervenuta oblazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari deducendo la violazione di legge evidenziando che non poteva procedersi ad oblazione atteso che il fatto contestato al P. configura il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini indicati dal ricorrente.

Invero, il fatto contestato all’imputato è – come risulta dallo stesso capo di imputazione – l’aver detenuto presso la propria abitazione un fucile da caccia, cal. 12 marca Franchi, senza farne immediata denuncia.

All’evidenza, quindi, la violazione contestata è quella del delitto previsto e punito dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 e, conseguentemente, non è consentita l’oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. ai fini dell’estinzione del reato.

Tanto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per dell’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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