Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P.M.A., dipendente della società Poste Italiane ed assegnata all’area quadri di secondo livello, esponeva al Tribunale di Bologna che nel 1996 la datrice di lavoro, avendo necessità di coprire diverse posizioni lavorative con qualifica dirigenziale, diede mandato ad una agenzia esterna (Hay Group Management) di effettuare una selezione tra i propri dipendenti, all’esito della quale ella si era utilmente collocata in graduatoria;
che unitamente ai primi ventuno colleghi risultati idonei, venne invitata a frequentare un corso di preparazione alla dirigenza presso l’Università Bocconi di Milano nel novembre 1997; che nel febbraio 1998 era stata inviata all’Area Personale della sede di Roma per il conferimento dell’incarico dirigenziale; che era stata infine redatta una graduatoria dal Capo del personale. Che tuttavia la società convenuta aveva provveduto a nominare dirigenti altri suoi colleghi, pur collocati in graduatoria in posizione deteriore, sicchè chiedeva l’accertamento del suo diritto alla qualifica dirigenziale dal febbraio 1998, con condanna della società al relativo inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive, o in subordine al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda principale ritenendo che la graduatoria di cui sopra era stata approvata dalla società Poste, posto che l’invio di questa al consiglio di amministrazione era atto "meramente riproduttivo di una volontà già manifestata con l’approvazione della graduatoria".
Proponeva appello la società Poste. Resisteva la P.. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata l’11 agosto 2009, accoglieva il gravame, respingendo la domanda. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la P., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la società Poste Italiane con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi la P. denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’inadeguata motivazione delle prove raccolte e del contegno processuale delle parti, nonchè carente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta in sostanza la ricorrente che la sorte territoriale valutò erroneamente le emergenze processuali, ritenendo che la P. non venne convocata a Roma per il conferimento dell’incarico bensì solo per comunicazioni che la riguardavano; che non risultava emanato alcun bando di concorso vincolante il potere discrezionale del datore di lavoro di promuovere i dipendenti; che il corso frequentato presso la B. dimostrava che la selezione non si era ancora compiuta; che la sottoposizione al consiglio di amministrazione dell’elenco dei dipendenti nominabili non poteva ritenersi, come riferito da un teste, una mera formalità. Che ciò contrastava palesemente con le deposizioni testimoniali raccolte e la documentazione prodotta, in contrasto con l’art. 116 c.p.c. che pur affermando il principio del libero convincimento del giudice, non consente una valutazione arbitraria delle prove.
2. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.
Deve infatti considerarsi (ex plurimis, Cass. 12 novembre 2007 n. 23484) che le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.
Come poi recentemente osservato da questa Corte (ord. 30 luglio 2010 n. 17915) il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Non v’è per il resto dubbio che possa essere legittimamente censurata in cassazione la sentenza del giudice di merito che abbia omesso del tutto di valutare le risultanze istruttorie o ne abbia fornito una interpretazione illogica o immotivata. Nella specie, tuttavia, la Corte di merito, valutando tutte le risultanze di causa, ha ritenuto, con motivazione logica e congrua, che le circostanze esposte erano inidonee a sorreggere la domanda, in primo luogo per non essersi la società appellata vincolata ad alcuna procedura concorsuale (sindacabile in base ai principi di correttezza e buona fede; cfr. per tutte, Cass. 1 agosto 2001 n. 10514, che precisa peraltro che "al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuati ve, nella scelta dei criteri di selezione, nè, ancora, nel merito dei giudizi espressi sui singoli candidati"), che neppure la ricorrente deduce. Ha pertanto correttamente ritenuto che in mancanza di una autolimitazione dei suoi poteri gestionali, restava rimesso al potere organizzativo del datore di lavoro la scelta dei dipendenti da promuovere (cfr. Cass. 26 maggio 2003 n. 8350). In secondo luogo ha congruamente valutato se dall’istruttoria espletata potente ritenersi che la società Poste si fosse comunque obbligata all’inquadramento nella qualifica dirigenziale della P..
La forte di merito ha escluso tale circostanza, ritenendo che lo stesso affidamento ad una società esterna dell’incarico di selezionare possibili nominativi da valutare ai fini della promozione a dirigente, già escludeva che tale "selezione", compiuta da un terzo, potesse vincolare la società Poste in assenza di norme contrattuali o regolamentari che la obbligassero in tal senso.
Che le circostanze riferite dal capo del personale e dal consigliere di amministrazione con delega al personale escludevano che l’elenco dei nominativi fornita dalla società Hay Management avesse natura di "graduatoria" vincolante, tanto che venne poi sottoposta al consiglio di amministrazione della società Poste; che il nuovo direttore generale aveva avocato a sè tutta la procedura, il cui esito i testi non conoscevano; che i testi escussi riferirono dell’approvazione da parte del C.d.A. della società Poste di un primo gruppo di ventitre dirigenti, cui avrebbe dovuto seguire la nomina di altri ventidue e tra essi la P.; di tale ultima approvazione nulla tuttavia i testi erano in grado di affermare. La corte territoriale non si è dunque limitata a dissentire dalle testimonianze raccolte o ad ignorarle, avendole adeguatamente e logicamente valutate.
Come osservato da questa Corte, nella medesima sentenza 27 luglio 2006 n. 17145 citata dalla ricorrente, "la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’"iter" argomentativo seguito". 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla domanda subordinata di risarcimento del danno, erroneamente qualificato come da perdita di chances, ed invece correlato alla mancata promozione cui ella aveva diritto.
Il motivo è infondato.
In primo luogo per non sussistere alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi la corte di merito pronunciata in ordine alla domanda di risarcimento del danno, ed avendola motivatamente respinta, laddove la questione della interpretazione della domanda esula dal censurato error in procedendo, trattandosi di accertamento di fatto (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538).
In secondo luogo poichè la pretesa risarcitoria collegata alla mancata nomina a dirigente ("risarcimento del danno per la violazione del diritto alla nomina di dirigente", pag. 38 ricorso), risultato insussistente tale diritto, risultava conseguentemente infondata.
4. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00 Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
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