Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 09-09-2011, n. 33487

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 27 aprile 2006 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Bagheria, condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda A.M., imputato del reato di cui all’art. 659 c.p., perchè disturbava le occupazioni ed il riposo dei condomini residenti in (OMISSIS), colpendo ripetutamente, anche di notte con un martello, il pavimento della propria abitazione. In (OMISSIS).

A sostegno della decisione il Tribunale poneva le dichiarazioni testimoniali delle parti civili, della figlia di una di esse e di una condomina, tutte concordi nel riferire la condotta contestata.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l’imputato e la Corte adita, rilevazione l’inammissibilità dappoichè proposta detta impugnazione avverso condanna alla sola pena pecuniaria e, quindi, in violazione dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ne ordinava la trasmissione al giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Col gravame sviluppa la difesa istante due motivi di censura.

2.1 Col primo di essi lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione sul rilievo che i testi escussi non sarebbero credibili e che, comunque, non ne è stata criticamente valutata la credibilità in considerazione dei pessimi rapporti di vicinato tra gli stessi e l’imputato.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente la maturata estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato.

3. Il reato contestato all’imputato si è estinto per prescrizione.

3.1 Ed invero osserva preliminarmente la Corte che le ragioni di doglianza esposte dalla difesa ricorrente non appaiono condivisibili, essendosi essa limitata alla contestazione circa la credibilità dei testi escussi deducendo considerazioni di merito non verificabili e, con esse, una valutazione alternativa dei fatti di causa improponibile in questa sede.

Quanto invece ai profili più propriamente giuridici della vicenda processuale in esame, deve il collegio annotare che correttamente ha il giudice territoriale indicato risultanze probatorie dimostrative di una estesa diffusione del rumore e, quindi, la ritualità della contestazione di reato a mente dell’art. 659 c.p. il quale, secondo lezione giurisprudenziale largamente accreditata, richiede la ricorrenza di un siffatto requisito oggettivo.

3.2 Tanto ai fini di quanto disposto dall’art. 578 c.p.p.., dappoichè comunque fondata è, nella fattispecie, l’eccezione prescrizionale, non potendosi ritenere inammissibile l’impugnazione di legittimità. Ed invero il reato contestato è di natura contravvenzionale ed è stato consumato fino al (OMISSIS).

Al momento di entrata in vigore della novella in materia prescrizionale (8.12.2005) inoltre, il processo pendeva in attesa del giudizio di prime cure (la sentenza è stata infatti pronunciata il 27.4.2006) di guisa che alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina più favorevole tra quella previgente e quella novellata. Nel caso in esame, attesa la natura contravvenzionale del reato contestato ( art. 659 c.p., comma 1) punito anche con l’arresto, il termine prescrizionale più favorevole all’imputato è quello previsto dalla norma vigente al momento della consumazione del reato, pari, nel massimo, ad anni quattro e mesi sei, nello specifico maturati il 25.11.2006. 4. Deve, pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, contestualmente, dichiarare l’intervenuta estinzione del reato perchè maturato il relativo termine di prescrizione.

Restano ferme le statuizioni civili dappoichè non incidente la decisione della Corte sul merito della condanna annullata.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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