Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 78 Lastrici solari e tetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il condominio di (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 212 del 17 gennaio 2006, resa nei confronti della Mazzini 2000 sas di C. Gazzellone e C.; e, resistendo l’intimata con controricorso al ricorso, articolato su tre motivi ed illustrato con memoria, alla pubblica udienza del 24 novembre 2011, entrambe le parti prendono parte alla discussione.

Dalla sentenza gravata risulta che:

1.1. la Mazzini 2000 sas di C. Gazzellone e C. chiese al Tribunale di Roma la condanna del condominio di (OMISSIS) della Capitale, nel cui edificio essa era proprietaria di un immobile, al risarcimento dei danni patiti per infiltrazioni d’acqua nei primi mesi del 1988, nonchè al rimborso di quanto pagato ad un terzo a seguito di transazione per la medesima causale;

1.2. il tribunale, disattese l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e la domanda di rimborso delle somme corrisposte a titolo di transazione, ritenne in parte fondata la pretesa principale ascrivendo le infiltrazioni all’occlusione del fognolo di scarico della terrazza in proprietà esclusiva; e quantificò in L. 12 milioni, pari alla quota di spettanza del condominio in applicazione dell’art. 1126 cod. civ., il risarcimento dovuto, condannandolo pure ai 2/3 delle spese di lite;

1.3. avverso tale sentenza interpose gravame la Mazzini 2000, chiedendo affermarsi l’esclusiva responsabilità del condominio anche per i danni del maggio-giugno 1996 ed al rimborso di quanto erogato a tale C. a seguito della transazione addotta in primo grado, con condanna di controparte alle rispettive somme di Euro 38.600, 50, Euro 15.650, 71 ed Euro 2.840, 51, vinte le spese del doppio grado, nonchè quelle per le consulenze tecniche in sede di A.T.P. e di giudizio di merito, il tutto con rivalutazione ed interessi; dal canto suo, il condominio dispiegò a sua volta appello incidentale, chiedendo affermarsi l’esclusiva responsabilità di controparte, con revoca della ripartizione delle spese in ragione dei 2/3 e sua condanna al pagamento di Euro 6.127,98;

1.4. la corte capitolina accolse parzialmente l’appello principale, rigettando quello incidentale: ritenendo sanata ogni nullità relativa alla vocatio in ius del condominio (indicato come di viale (OMISSIS) anzichè come di viale (OMISSIS)) dalla costituzione di questo; respingendo la domanda di rimborso di somme erogate per la transazione; individuando la causa delle infiltrazioni sia del 1988 che del 1996 nelle perdite e nel ristagno d’acqua nel locale cassoni, da qualificarsi condominiale;

quantificando i danni in Euro 31.756,69, ma rigettando la domanda di risarcimento per mancata locazione dell’immobile; maggiorando la sorta della condanna al risarcimento delle spese per consulenze tecniche, fino a totali Euro 32.470,68, il tutto oltre soli interessi al tasso legale dal 4.1.91, data della citazione, con condanna altresì ai due terzi delle spese di lite del doppio grado.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1. un primo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione degli artt. 156 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulle conseguenze della vocatio in ius rivolta al Condominio di viale (OMISSIS) anzichè al Condominio di viale (OMISSIS); al riguardo sostenendo il ricorrente: l’inesistenza del soggetto convenuto o, in via gradata, la nullità della vocatio, la non integrità del contraddittorio e l’irrilevanza della costituzione in primo grado del solo condominio di viale (OMISSIS), a fronte della costituzione soltanto in secondo grado di quello di viale (OMISSIS);

2.2. un secondo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., n. 3 e art. 1127 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulla contestazione dell’individuazione della causa dei danni operata dalla corte territoriale; al riguardo deducendo il ricorrente di avere sempre indicato nella cattiva manutenzione dei cassoni di esclusiva pertinenza della controparte la causa ultima della presenza dell’acqua sul lastrico e delle successive infiltrazioni;

2.3. un terzo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1282 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulla contestazione della quantificazione della condanna; al riguardo adducendo il ricorrente:

l’erroneità del riferimento, contenuto nelle cc.tt.u., alle fatture ed altri documenti di spesa esposti, tutti in precedenza contestati;

l’erroneità dell’indicazione del totale, essendo differente quello da prendere a base e contenuto nella c.t.u. di riferimento;

l’erroneità del riconoscimento degli interessi dalla domanda, sia per la nullità di questa, sia perchè riferiti a quest’ultima anche per i danni ad essa successivi, sia perchè estesi ai rimborsi per spese di A.T.P., oltretutto in assenza di domanda specifica.

3. La controricorrente:

3.1. stigmatizza la pretestuosità del primo motivo, essendo evidente il raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione, quand’anche erronea fosse la descrizione del condominio convenuto, merce il dispiegamento di piene difese da parte di questo fin dalle fasi di accertamento tecnico preventivo;

3.2. nega l’ammissibilità del secondo motivo, in quanto involgente una mera questione di fatto, sul punto riproducendo a sua volta parzialmente le argomentazioni tecniche svolte nei gradi di merito;

3.3. nega la fondatezza del terzo motivo: per essere fondata la quantificazione non sulle fatture, ma sulle consulenze tecniche; per la correttezza della decorrenza degli interessi; per l’inesistenza della lamentata extrapetizione.

4. Dei motivi di ricorso, per tutti premessa l’applicabilità del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (sul quale vedasi, per tutte: quanto alla lagnanza sulla mancata considerazione di tesi difensive, Cass. 12 maggio 2010, n. 11477;

quanto alla contestazione delle valutazioni istruttorie, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915):

4.1. è infondato il primo; ed infatti:

4.1.1. dal tenore degli atti direttamente esaminabili da questa Corte: non risulta (e per la verità non sembra che neppure sia mai stato lamentato) che esistano due entità nettamente distinte: una prima, identificabile come condominio di viale (OMISSIS);

ed una seconda, identificabile come condominio di viale (OMISSIS); consta invece che il condominio vada considerato unitariamente, siccome articolato su di un solo complesso edilizio, sia pure avente separati ingressi dai detti due civici, tanto da integrare una sola entità o centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive;

4.1.2. pertanto, lungi dall’essere stato pretermesso alcuno, la vocatio in ius, fin dalle fasi dell’accertamento tecnico preventivo, ha riguardato il soggetto effettivo titolare delle situazioni giuridiche coinvolte, benchè indicato con una denominazione incompleta, in quanto non espressamente estesa anche al secondo dei numeri civici da cui l’unitario edificio avrebbe ingresso;

4.1.3. tanto non ha impedito appunto all’effettivo convenuto di difendersi adeguatamente ed in concreto nel merito: del resto sul punto non avendo formulato (mancando in ricorso la trascrizione integrale degli atti in cui tanto avrebbe potuto trovar luogo) alcuna specifica doglianza;

4.1.4. correttamente la corte territoriale inquadra quindi la fattispecie in un’ipotesi di nullità della vocatio per imprecisa identificazione del convenuto, sanata però dalla sua condotta processuale;

4.2. è infondato il secondo:

4.2.1. il ricorrente riporta ampi stralci delle sue tesi sulle cause degli eventi, lamentando l’omessa considerazione – da parte del giudice di appello – di queste e di altre difese o circostanze contenute negli atti di primo e secondo grado, che però tralascia, in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, di riprodurre integralmente, o se non altro nei suoi passaggi salienti;

4.2.2. soprattutto, dopo avere riproposto le sue deduzioni il ricorrente neppure indica – e tanto meno, in ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, trascrive in questo le relative risultanze – i mezzi di prova o le altre evidenze istruttorie a necessario sostegno delle sue tesi, dimenticando che altro è dedurre e altro è provare;

4.2.3. è pertanto impossibile verificare se e come le doglianze, oltre ad essere state formulate, siano state suffragate da elementi probatori e, soprattutto, se questi siano stati malamente considerati dalla corte territoriale;

4.3. è in minima parte fondato il terzo:

sempre in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta il ricorrente i passaggi delle consulenze tecniche di ufficio prese a base della liquidazione operata dai giudici del merito, nonchè soprattutto il tenore degli atti, successivi ai depositi di ciascuna di quelle, con i quali egli avrebbe analiticamente contestato non solo e non tanto le fatture, ma soprattutto le valutazioni che di quelle avevano operato i consulenti tecnici per giungere alla quantificazione finale del danno: così precludendo in questa sede la verifica della ritualità e del contenuto delle contestazioni successive e dell’eventuale carenza delle valutazioni di queste operate dai giudici del merito, nonchè dell’eventuale erroneità della somma totale riportata in condanna;

– sul riconoscimento del risarcimento quanto alle spese per accertamento tecnico preventivo, la natura in senso lato di spesa processuale necessaria causalmente determinata dalla condotta della controparte può bene ricondurle al concetto di danno, riguardo alla quale la domanda di risarcimento poteva ritenersi onnicomprensiva;

– l’eventuale nullità originaria della domanda, sanata poi con effetti ex nunc, non modifica di per sè sola la decorrenza degli interessi se riconosciuti con decorrenza da questa, se non altro allorquando sia azionato un credito di valore quale quello per il risarcimento del danno: in quanto invece essi sarebbero spettati anche per il tempo, necessariamente anteriore alla proposizione della domanda, tra la verificazione della diminuzione patrimoniale e la domanda stessa;

– piuttosto, è proprio tale ultima considerazione che determina l’illegittimità del riconoscimento di detti accessori fin dal 4.1.91 anche sulle somme per i danni da infiltrazioni della primavera del 1996: non essendosi ancora avuta la relativa diminuzione patrimoniale, coincidente con l’accadimento produttivo di danno, non può spettare alcunchè per il suo ristoro integrale in tempo anteriore.

5. Tanto comporta l’infondatezza di tutti i profili di doglianza, con eccezione di quello relativo al riconoscimento degli interessi fin dal 4.1.91 sugli importi dovuti per i danni derivanti dalle infiltrazioni del maggio-giugno 1996 (indicati, nella qui gravata sentenza, in L. 38.400.000, IVA inclusa).

6. Tuttavia, per la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, limitando la decorrenza degli interessi, quanto alla detta somma (pari oggi ad Euro 19.831, 94), al 30 giugno 1996 (quale data più favorevole per l’obbligato danneggiato, riferendosi le infiltrazioni al bimestre maggio-giugno di quell’anno): a tanto peraltro limitandosi ogni intervento di questa Corte sulla gravata sentenza di secondo grado, che resta ferma in ogni altra sua parte, ivi comprese le statuizioni sulle spese di lite.

7. La circostanza della non completa soccombenza del ricorrente consente, ad avviso del Collegio, di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo ricorso ed accoglie parzialmente il terzo; cassa la gravata sentenza limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme in ogni altra parte le statuizioni di quella, condanna il ricorrente a corrispondere gli interessi legali dal 4.1.91 limitatamente alla differenza tra il totale ivi riconosciuto e la somma di Euro 19.831,94, nonchè a corrispondere gli interessi nella stessa misura dal 30.6.96 sulla somma di Euro 19.831,94; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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