T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 1663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è titolare di un locale, destinato a ristorazione (pizzeria), sito nel Comune di Grottaglie.

A seguito di alcune rilevazioni fonometriche effettuate nel corso del 208 e del 2009, le quali accertavano il superamento dei limiti di rumorosità proveniente dal locale (in particolare: spostamenti di sedie e tavoli nonché vociare degli avventori), venivano apprestate talune opere di adeguamento strutturale e di bonifica al fine di rientrare nei limiti consentiti.

Tuttavia con l’ordinanza qui impugnata, adottata in forza di ulteriori accertamenti effettuati nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2010 e con i quali veniva riscontrato il persistente superamento dei limiti di inquinamento acustico, si ordinava al ricorrente di:

a) "adottare, con effetto immediato, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare riguardo alle unità abitative poste ai piani superiori";

b) "predisporre… entro 30… giorni… un piano di bonifica";

c) "effettuare medio tempore la cessazione serale di tutte le attività dell’esercizio alle ore 00,30 e fissando la riapertura del locale non prima delle ore 06,00 della mattina successiva… fino all’avvenuto adeguamento ai limiti di emissione sonora fissati dalla legge che dovranno essere certificati dall’ARPA con apposite rilevazioni strumentali".

Il provvedimento citato veniva dunque impugnato per i motivi di seguito sintetizzati:

a) difetto di motivazione nella parte in cui non vengono esplicitate le particolari ragioni di necessità ed urgenza legate alla adozione della ordinanza sindacale, nonché violazione dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995 nella parte in cui non sussisterebbero i presupposti per l’adozione della prevista ordinanza sindacale, ossia l’eccezionalità della situazione, il pericolo per la salute pubblica e la temporaneità delle misure;

b) violazione di legge nella parte in cui non è stato considerato che il doppio limite (assoluto e differenziale) imposto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, in forza dell’art. 8, comma 1, del medesimo regolamento potrebbe trovare applicazione nei soli comuni in cui è stata adottata la c.d. zonizzazione acustica (adempimento questo non ancora effettuato nel Comune di Grottaglie);

c) eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il periodo di riferimento del "rumore ambientale" (ore serali) sarebbe diverso dal periodo di riferimento del "rumore residuo" (ore notturne). Inoltre l’accertamento sarebbe stato condotto in assenza di contraddittorio con la ditta interessata ed effettuato dal Dipartimento provinciale di Lecce dell’ARPA e non da quello di Taranto.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, nonché i controinteressati evocati in giudizio, tutti per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 307 del 12 maggio 2010 veniva rigettata l’istanza di tutela cautelare. Con la medesima decisione si assegnava comunque all’ARPA un nuovo termine di quindici giorni per effettuare una ulteriore valutazione circa l’impatto acustico del nuovo piano di bonifica medio tempore elaborato e realizzato.

Veniva poi depositata, in data 13 luglio 2010, la relazione n. 1924 del 27 maggio 2010 dalla quale si evinceva, a seguito del prescritto ulteriore accertamento, il persistente superamento dei limiti differenziali suddetti.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sintetizzati al punto sub a) debbono essere complessivamente rigettati in quanto, come già evidenziato da questa sezione in precedenti di analogo tenore (sentenze 11 gennaio 2006, n. 488, 8 giugno 2006, n. 3340, e 4 dicembre 2006, n. 5639):

a) la disposizione di cui all’art. 9 della legge n. 447 del 1995 (a norma del quale "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco…, con provvedimento motivato, (può)… ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività") non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307);

b) la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta ex se una minaccia per la salute pubblica (cfr. art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge n. 447 del 1995, laddove si afferma espressamente che l’inquinamento acustico costituisce un "pericolo per la salute umana"), sufficiente a concretare il presupposto dell’eccezionale ed urgente necessità di intervento di cui al richiamato art. 9 (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 2 marzo 2009, n. 199);

c) la situazione di pericolo non deve necessariamente coinvolgere l’intera collettività, ben potendo la stessa essere circoscritta ad una sola famiglia o ad un solo individuo, e ciò dal momento che le disposizioni in commento non contemplano alcun parametro numerico o dimensionale (cfr. anche TAR Piemonte, sez. I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lombardia, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819 e 2 aprile 2008, n. 715).

Per le ragioni suddette i primi due motivi di ricorso debbono dunque essere rigettati.

2. Con il motivo sub b) si deduce invece che, in assenza del piano di zonizzazione acustica, potrebbero essere applicati, in ordine all’accertamento circa il superamento dei valori limite di emissione sonora, i soli limiti assoluti (di cui al DPCM 1°marzo 1991) e non anche quelli differenziali (dati ossia dal rapporto tra emissioni rilevate in presenza dell’attività rumorosa ed emissioni rilevate in assenza della predetta attività) di cui al DPCM 14 novembre 1997: dunque, poiché il Comune di Grottaglie non ha ancora provveduto in tal senso, non potrebbe di conseguenza trovare applicazione nel caso di specie il richiamato criterio differenziale.

La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto la giurisprudenza che si è espressa sul tema ha da tempo affermato, almeno per quanto riguarda la Regione Puglia, che la materia dell’inquinamento acustico è stata compiutamente disciplinata con la legge regionale n. 3 del 2002: normativa questa che, in quanto emanata nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute (risultando come già detto la tematica dell’inquinamento acustico strettamente interrelata, per l’appunto, con la salute pubblica), è destinata a prevalere in parte qua sulla previgente normativa statale di cui ai citati DD.PP.CC.MM. del 1991 e del 1997.

In particolare l’art. 3 della legge stabilisce, al comma 3, che per le zone non esclusivamente industriali (quale è quella di cui si discute, che è classificata come residenziale), oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto criterio differenziale, in base al quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno.

Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656/2007).

Per le ragioni suddette la specifica censura non può dunque trovare accoglimento.

3. Va invece accolta, nei sensi e nei limiti di cui si dirà, l’ultima censura di cui al punto sub c).

Premesso da un lato che gli accertamenti tecnici preliminari debbono essere svolti, pena la perdita di efficacia e genuinità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2004, n. 3190), senza avvisare il responsabile della fonte di inquinamento (il quale potrà prendere parte al procedimento in una fase successiva), e dall’altro lato che ai suddetti accertamenti hanno preso parte attiva anche componenti del Dipartimento ARPA di Taranto (cfr. pag. 1 relazione tecnica in data 5 gennaio 2010), si rileva in ogni caso come le suddette rilevazioni siano avvenute mediante modalità non rispondenti a canoni di logica e coerenza dell’azione amministrativa, nonché in assenza di adeguata istruttoria.

Ed infatti, al fine di garantire un confronto effettivo tra rumore ambientale (ossia in presenza dell’attività rumorosa) e rumore residuo (in assenza della stessa), e dunque allo scopo di stabilire la reale differenza tra i due parametri suddetti, sarebbe stato vieppiù necessario effettuare i dovuti accertamenti nello stesso periodo di tempo.

Nel caso di specie, al contrario, siffatti accertamenti sono stati rispettivamente compiuti in due orari differenti (ore 22 circa per la rilevazione del rumore ambientale e ore 01 del mattino circa per la rilevazione del rumore residuo) che, pur appartenendo alla medesima fascia oraria (22 – 06 periodo notturno), divergono tra loro in termini concreti atteso che alle ore 22 della sera, rispetto all’una del mattino, alcune attività antropiche (es. passeggio serale, traffico pedonale, movimentazione condominiale) per quanto in fase di attenuazione sono comunque ancora in essere, mentre sono assenti alle ore 01 del mattino; il confronto fra le due rilevazioni porta a determinare il valore differenziale anche in relazione all’assenza di attività rumorose svolte all’atto della rilevazione del rumore ambientale ed invece assenti all’atto della rilevazione del rumore residuo, sicchè il valore differenziale si è innalzato, venendo ad essere determinato in funzione sia della specifica attività rumorosa sia dell’assenza di componenti del rumore ambientale.

Ne deriva che, ai fini di cui sopra, la rilevazione del rumore residuo avrebbe dovuto essere effettuata nello stesso orario in cui è stato rilevato il rumore ambientale, potendo l’organo tecnico svolgere tale accertamento in due diverse giornate (invece che nella stessa giornata ma in due orari non omogenei e dunque non comparabili), approfittando ad esempio dei turni di riposo o di chiusura obbligatoria dell’esercizio di cui si controverte, cioè di fatti non influenzabili dagli interessati.

Sotto il profilo del prospettato difetto di istruttoria la specifica censura merita dunque accoglimento.

4. Da quanto detto deriva l’accoglimento del ricorso, nei sensi e nei limiti sopra indicati.

Per l’effetto vanno annullati gli atti in epigrafe indicati.

Stante la complessità della vicenda esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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