Istituzione di un tavolo tecnico per l’attuazione della normativa in materia di vittime del dovere

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e in particolare l’art. 5 (comma 2, lettera h), concernente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante le «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il d.l. del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l’art. 34, recante «Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita’ organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo»;

Visto il d.l. del 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con legge del 28 febbraio 2008, n. 31 e in particolare l’art. 34-bis recante il «Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalita’ organizzata»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206»;

Preso atto che, sussistono, allo stato, criticita’ relativamente all’attuazione delle disposizioni normative sopracitate e della direttiva;

Considerato che al fine di superare tali criticita’ si rendono necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo e organizzativo;

Considerata la necessita’ di stabilire un raccordo tra le amministrazioni coinvolte nell’adozione di tali interventi;

Tenuto conto delle istanze delle associazioni rappresentative dei familiari e delle vittime del dovere anche ai fini dell’estensione dei benefici pensionistici e assistenziali di cui alle leggi 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione Tavolo tecnico

1. E’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un Tavolo tecnico per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il tavolo tecnico costituisce una sede stabile di consultazione, coordinamento, raccordo tra le amministrazioni, ai fini della soluzione delle problematiche ed eventuali difficolta’ applicative relative all’attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche’ ai loro familiari superstiti.

2. Il tavolo tecnico ha il compito, tra gli altri, di proporre e formulare iniziative di coordinamento e armonizzazione legislativa e amministrativa, al fine di garantire modalita’ univoche di attuazione delle leggi e analizzare la possibilita’ di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo, estendendo i benefici gia’ previsti dalla legge in favore di queste ultime a tutte le vittime del dovere.

Favorisce la tempestivita’ dell’azione amministrativa nell’erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto e la semplificazione degli adempimenti burocratici e verifica le attivita’ delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Composizione

1. Il tavolo tecnico, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e’ istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e si avvale del supporto generale del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso e’ composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

Ministero dell’interno;

Ministero della giustizia;

Ministero dell’economia e delle finanze;

Ministero della difesa;

Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale;

Ministero della pubb1ica amministrazione e innovazione;

Ministero degli affari esteri;

INPS;

INPDAP,

Agenzia delle entrate.

2. Il tavolo tecnico puo’ essere articolato, oltre che in sede plenaria, in gruppi di lavoro relativi a problematiche specifiche.

Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *