Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-09-2011, n. 33795 Istituti di prevenzione e di pena Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 22 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda proposta da R.C. volta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.

A sostegno della decisione il giudice territoriale poneva la regolamentazione ostativa di cui all’art. 58 quater, commi 1 e 3, O.P., in forza della quale le misure alternative alla detenzione invocate nella fattispecie non possono essere concesse al condannato riconosciuto colpevole del reato di evasione, divieto questo operativo "per un periodo dì tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena". Su tale rilievo normativo il tribunale osservava che il R. aveva consumato reati di evasione il 7.6.2000 ed il 14.9.2000 e che le pene relative erano state eseguite a partire dal 7.6.2008, data questa in cui era ripresa l’esecuzione della pena e dalla quale decorrerebbe, pertanto, il triennio ostativo di cui alla norma innanzi riportata.

2. Ricorre per cassazione avverso l’esposta decisione il R., assistito dal difensore dì fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 58 quater, co. 3 O.P..

A sostegno dell’impugnazione assume la difesa ricorrente che erroneamente ha indicato il giudice a quo il termine di decorrenza del triennio ostativo, da intendersi riferito alla pena in corso al momento dell’evasione e non già a quello iniziale della espiazione della sanzione inflitta per il reato.

3. Il ricorso è fondato.

L’impugnazione all’esame della Corte pone la questione giuridica della corretta interpretazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 58 quater O.P., che disciplina, come è noto, la durata temporale del divieto di concessione delle misure alternative al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., della detenzione domiciliare e della semilibertà, all’istante riconosciuto colpevole del reato di evasione. Tale decorrenza, secondo l’interpretazione normativa fatta propria dal giudice a quo, andrebbe collocata all’esito della esecuzione della pena inflitta per il reato in parola, mentre per la difesa istante il tempo della "ripresa" di cui alla norma in esame andrebbe collocato nell’ambito della pena interrotta dall’evasione. In tal guisa sintetizzate le tesi giuridiche sulle quali il Collegio è chiamato a deliberare, osserva la Corte che il tenore letterale della norma in esame, il riferimento in essa sia alla esecuzione della pena che della custodia cautelare, l’esigenza di una applicazione omogenea del triennio ostativo, impongono una interpretazione della regolamentazione per cui è causa nel senso conforme alla tesi sostenuta difensivamente.

Il termine "riprendere" utilizzato dal legislatore rende palese infatti l’intento normativo di indicare, come dies a quo della disciplina ostativa, la detenzione in atto interrotta dall’evasione, detenzione che il legislatore si preoccupa di indicare nella forma definitiva della pena in espiazione, ovvero nella forma interinale della custodia cautelare, ipotesi, quest’ultima, di per sè sufficiente ad evidenziare l’errore interpretativo del giudice territoriale, il cui schema logico risulta ad essa inapplicabile.

L’interpretazione qui suffragata, infine, consente di applicare un periodo triennale di ostatività uguale per tutti. Opinando nei termini accreditati dal tribunale, infatti, si avrebbe la conseguenza oggettivamente iniqua di periodi ostativi diversi da detenuto a detenuto, dappoichè collocato il dies a quo del triennio di legge al termine, diverso da caso a caso, della esecuzione penale relativa ai reati in espiazione nel cui ambito si è consumato il reato ostativo.

Di qui la naturale conclusione che va affermato il principio di diritto secondo il quale il divieto triennale di concessione dei benefici penitenziari di cui ai commi primo e terzo dell’art. 58 O.P. ha inizio nel giorno in cui riprende l’esecuzione della pena (o della misura cautelare) espiando la quale il detenuto si è reso colpevole del reato di evasione.

4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, perchè proceda a nuovo esame della domanda del ricorrente, da ritenere ammissibile in forza del principio di diritto innanzi affermato.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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