Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 224 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, avverso il decreto della Corte di appello di Venezia in data 18 giugno 2009 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere un indennizzo in favore del ricorrente di Euro 1.950,00, pari ad Euro 250,00 per ogni anno di durata non ragionevole determinata in complessivi sette anni e otto mesi, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata, stabilito in tre anni, di un giudizio introdotto davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 4 marzo 1997 e deciso con sentenza del 14 novembre 2007.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso, con i quali si lamenta la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, sono fondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 250,00 per ogni anno di durata non ragionevole è irragionevolmente inferiore a quella applicata in casi simili sulla scorta dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di circa 1.000,00 ad anno.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei Conti oltre i limiti ragionevoli di durata, tenuto conto, in particolare, che nè dal decreto impugnato nè dal ricorso per cassazione risulta l’avvenuto deposito, nel giudizio presupposto, di istanze sollecitatorie di parte – al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.250,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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