Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 12-09-2011, n. 33785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

W.P. è stata condannata dal Tribunale di Trento, con sentenza in data 2.3.2009, alla pena di un anno e giorni 10 di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81 e 496 c.p., in relazione a tre episodi, del tutto analoghi, commessi rispettivamente il 9.12.2003, l’11.9.2005 e l’11.8.2007.

Non essendo stato indicato nella sentenza quale fosse il reato più grave ma solo la pena base di un anno di reclusione e l’aumento per la continuazione di dieci giorni, è stato sollevato incidente di esecuzione per individuare quale fosse l’episodio più grave, al fine di individuare il reato la cui pena era stata assunta come pena base, dovendosi applicare il condono di cui alla L. n. 241 del 2006.

La Corte di appello di Trento, con ordinanza in data 12.11.2010, dichiarava condonata la pena di cui alla suddetta sentenza nella misura di 10 giorni di reclusione, ritenendo che il reato più grave fosse quello commesso l’11.8.2007, per il quale non poteva essere applicato il condono di cui alla L. n. 241 del 2009, condono che invece poteva essere applicato sulla pena inflitta per i due reati satelliti, entrambi commessi prima del 2.5.2006.

Secondo la Corte distrettuale il reato commesso per ultimo doveva essere considerato il più grave, essendo esso espressivo di una perseveranza nell’illecito, non dissuasa nè disarmata dalle precedenti denunce e condanne, a dimostrazione di una propensione delinquenziale più spiccata e massimamente rilevante secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente W.P., chiedendone l’annullamento, poichè la regola posta dalla Corte di appello a base del provvedimento risultava contraria al principio del favor rei, immanente nell’ordinamento giuridico, oltre che contraria alla logica.

In base alla logica, il reato più grave doveva essere considerato quello commesso il 9.12.2003, in quanto aveva fatto precipitare la condannata in una situazione di clandestinità.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudizio con il quale la Corte di appello ha individuato il reato più grave tra quelli contestati a W.P. è un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità se adeguatamente motivato.

La Corte territoriale ha individuato il fatto più grave in quello commesso l’11.8.2007 con argomenti immuni da qualsivoglia vizio logico giuridico.

Nell’individuazione del fatto più grave non è utilizzabile il principio del favor rei, quando sono riconoscibili, alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., elementi di maggiore gravità in uno degli episodi contestati.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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