Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 216 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di tre motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 21 aprile 2009, in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale la Presidenza intimata è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data del decreto, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Lazio promosso il 23 gennaio 1997 e definito con sentenza del 23 luglio 2004.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato, in quanto, risultando dal decreto impugnato che il giudizio presupposto si è svolto davanti al "Far Lazio in seguito a ricorso proposto il 23 gennaio 1997 e definito con sentenza del 23 luglio 2004, per una durata complessiva di sette anni e sei mesi, ed avendo il giudice del merito determinato in tre anni la durata ragionevole del giudizio, il periodo di durata non ragionevole avrebbe essere dovuto essere determinato in quattro anni e sei mesi e non già in soli quattro anni, come invece stabilito dalla Corte d’appello.

Anche il secondo motivo è fondato, in quanto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta dinanzi alla Corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105;

2006/8712);

Resta assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova loro liquidazione in conseguenza del prospettato accoglimento degli altri motivi.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In particolare, determinata in tre anni, con statuizione della Corte di merito non censurata dal ricorrente, la durata ragionevole del giudizio presupposto, la durata non ragionevole va stabilita in quattro anni e sei mesi e la Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere condannata al pagamento in favore del C., a titolo di equo indennizzo, della somma di Euro 4.500.00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle dei giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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