DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 29

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche’ gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 29-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge
comunitaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6
giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e
90/427/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di
identificazione degli equidi;
Vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli
scambi intracomunitari di equidi;
Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai
paesi terzi (versione codificata), ed in particolare l’articolo 22,
che ha abrogato la citata direttiva 90/426/CEE;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ed in particolare,
l’articolo 8, comma 15, che stabilisce che, sulla base delle linee
guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe
equina nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, avvalendosi anche dell’Associazione italiana allevatori (APA),
attraverso le sue strutture provinciali, per raccogliere i dati e
tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Visto il decreto in data 9 ottobre 2007 del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, che approva il manuale
operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre
2007;
Visto il decreto in data 29 dicembre 2009 del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali recante linee guida e
principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli
equidi da parte dell’UNIRE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Preso atto che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle norme recate dal regolamento (CE) n.504/2008 della
Commissione, del 6 giugno 2008.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di
registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall’Unione
nazionale incremento razze equine, di seguito denominato UNIRE, ai
sensi del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di
una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
dal codice univoco attribuito dall’ASL competente per territorio;
c) titolare dell’azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a
cui risulta intestata l’azienda;
d) allevamento: l’equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in
una azienda, intesa come unita’ epidemiologica, appartenenti ad un
unico proprietario. In caso di piu’ allevamenti in una azienda questi
ultimi devono formare una unita’ distinta avente la medesima
qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente
identificato da:
1) codice azienda di cui alla lettera b);
2) codice fiscale del proprietario dell’allevamento;
3) codice della specie animale;
e) proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o
giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene
univocamente identificato dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
degli equidi anche temporaneamente, nonche’ durante il trasporto o
nel mercato; se delegato dal proprietario, il detentore e’
individuato mediante il codice fiscale correlato al codice
dell’allevamento dell’azienda;
g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le
specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o
in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio
1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per
essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o
dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243;
l) equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo: un
equide e’ considerato destinato alla produzione di carne per il
consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale
nella sezione IX, parte II, del documento di identificazione
denominato passaporto;
m) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla
macellazione ed alla toelettatura degli animali le cui carni sono
destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, e identificato da un codice univoco e dal codice
fiscale;
n) autorita’ competente: il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il
Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
o) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica
se l’animale e’ stato escluso dalla produzione di alimenti per il
consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata
sul documento d’identificazione individuale dell’equide e
sottoscritta dal proprietario;
p) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di
codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le
prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di
registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale
della banca dati in cui l’equide e’ registrato, e le restanti nove il
numero unico individuale di registrazione;
q) transponder: un dispositivo elettronico di identificazione
individuale a radiofrequenza passiva per sola lettura, conforme alla
norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e che puo’
essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma
ISO 11785 ad una distanza di almeno 12 cm, impiantato sull’equide da
opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di
equivalente qualifica, appositamente incaricato da AIA, APA, ANA o
UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza. Per gli equidi
destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di eta’ e che non
sono destinati ne’ a scambi intracomunitari ne’ all’esportazione
verso Paesi terzi e’ autorizzata, una identificazione semplificata
esclusivamente per il trasporto dell’equide dall’azienda di nascita
al macello. L’identificazione dell’equide viene effettuata comunque
prima che l’equide lasci l’azienda di nascita, tramite l’apposizione
al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile
contenente un transponder;
r) passaporto: documento di identificazione in forma di stampato
indivisibile, conforme all’Allegato I al regolamento (CE) n.504/2008,
e che accompagna l’equide in tutti i suoi spostamenti ad esclusione
di casi di deroga previsti all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso
regolamento;
s) responsabili del funzionamento del sistema di identificazione
degli equidi e dell’implementazione dei dati nella Banca dati degli
equidi (BDE): le Associazioni nazionali allevatori di specie e di
razza (ANA) e l’UNIRE, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e
successive modifiche, per gli equidi registrati, l’Associazione
italiana allevatori (AIA) anche attraverso le sue strutture
provinciali (APA), per tutti gli altri equidi;
t) obblighi del proprietario o del detentore delegato:
1) inviare all’AIA, ANA, APA, UNIRE, ciascuna per le proprie
competenze, entro sette giorni dall’evento, la denuncia di nascita di
un equide, la comunicazione della richiesta di registrazione
dell’introduzione in azienda di un equide proveniente da un Paese
membro UE o terzo, del passaggio di proprieta’ o della vendita di
equide, del furto o smarrimento dell’equide o del passaporto, del
ritrovamento dell’equide o del passaporto, nonche’ entro tre giorni
dall’evento la comunicazione di morte o abbattimento dell’equide in
luogo diverso dal macello;
2) istituire, compilare ed aggiornare in ogni sua parte per il
proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico entro
sette giorni dal verificarsi dell’evento;
3) completare il passaporto apponendo la propria firma negli
spazi previsti sul passaporto medesimo;
u) obblighi dello stabilimento di macellazione:
1) Accertare che ogni equide introdotto sia provvisto di
passaporto e che l’animale non risulti escluso dalla produzione
alimentare sulla base della dichiarazione resa dal proprietario
dell’equide cosi’ come riportato nel medesimo passaporto;
2) verificare, ad esclusione degli equidi da macello
provenienti dall’estero, la congruenza delle informazioni presenti
sul passaporto e quelle registrate in Banca dati degli equidi (BDE);
3) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni
dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi
macellati, secondo le modalita’ definite nel manuale operativo;
4) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale,
l’espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli
equidi macellati;
v) Banca dati degli equidi (BDE): la banca dati gestita
dall’UNIRE, realizzata in conformita’ con quanto previsto
dall’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2003, n.
200, che garantisce le funzionalita’ citate al comma 1 dell’articolo
8 del medesimo decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
z) Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN): la banca
dati del Ministero della salute, gestita dal Centro servizi nazionale
istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo
e Molise, in applicazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

Art. 3

Sanzioni in materia di identificazione degli equidi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi
non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui
all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, e’ soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a
1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie
diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per
ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o
sostituisca il transponder presente su un equide, senza preventiva
autorizzazione dell’autorita’ competente, e’ soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro
per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o
contraffaccia il passaporto di un equide e’ soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro
per ogni documento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza di
preventiva autorizzazione da parte dell’Unione nazionale razze equine
(UNIRE), dell’Associazione italiana allevatori (AIA), delle
Associazioni nazionali allevatori (ANA) o delle Associazioni
provinciali allevatori (APA), a seconda delle rispettive competenze,
impianti su un equide un transponder, e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni
capo, fatta salva la possibilita’ di identificazione degli equidi da
parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche
esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che
sposti dall’azienda o introduca in essa un animale di cui al comma 1,
senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento
di provenienza o modello IV, e’ soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o altra
persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato di applicare
un transponder ad un equide che ometta l’impianto o impianti il
dispositivo senza essersi accertato dell’assenza di altro dispositivo
in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di
segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato
e’ stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non
conforme, e’ soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni
capo.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente
articolo, a norma dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria e’ raddoppiata e non e’ ammesso il pagamento in misura
ridotta.

Art. 4 Sanzioni in materia di mancate comunicazioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall’evento, la denuncia di nascita del puledro, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata e non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformita’ con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall’introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall’arrivo in azienda di un equide importato da un Paese terzo, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi importati in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall’evento, la vendita o l’esportazione definitiva di un equide destinato a Paesi UE o a Paesi terzi, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall’evento, il passaggio di proprieta’ per vendita o acquisto di un equide, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro tre giorni dall’evento, la morte o l’abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento dell’equide, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni capo. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento del passaporto, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall’evento, il ritrovamento dell’equide rubato o smarrito, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall’evento, il ritrovamento del passaporto rubato o smarrito, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.

Art. 5 Sanzioni in materia di mancate registrazioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi che ometta di completare il passaporto apportando la propria firma negli spazi previsti e relativi ai dati del proprietario, Sezione III del passaporto, e alla eventuale destinazione finale d’uso, Sezione IX – Parte II o Parte III, del passaporto, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per passaporto. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all’obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l’animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall’estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l’espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalita’ di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalita’ della normativa vigente, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata e non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 6 Accertamento violazioni e sanatoria 1. L’autorita’ incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell’equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo. 2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l’azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l’autorita’ che effettua il controllo, nel caso accerti l’esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorita’ per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. 3. Il comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.

Art. 7 Norme finali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute. 2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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