Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2012, n. 159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 3.4.06 la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame interposto da P.F., iscritto all’Albo delle imprese artigiane presso la camera di Commercio di Lecce, contro la sentenza 2.2.05 del Tribunale della stessa sede, che ne aveva rigettato la domanda – spiegata nei confronti dell’INPS e di SO.BA.RIT. S.p.A. – di accertamento della nullità del rapporto assicurativo con l’INPS dal 1985 al 1992 e di condanna dell’istituto previdenziale a restituirgli i contributi versati.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. affidandosi ad un solo motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale definito irrilevante, ai fini della dedotta nullità del rapporto assicurativo, il fatto che il ricorrente non fosse in grado di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei contributi della gestione Artigiani; a tal fine il P. negava che l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori autonomi fosse retta dal principio di automatismo ritenuto dai giudici d’appello e ribadiva che il rapporto assicurativo era da considerarsi nullo per insussistenza del rischio.

Resiste con controricorso l’INPS. La SO.BA.RIT. S.p.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile.

Infatti, premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 3.4.06 e che il ricorso per cassazione del P. è stato notificato soltanto il 4.5.07 all’INPS e il 2.5.07 alla SO.BA.RIT. S.p.A., va da sè che esso risulta tardivo perchè presentato dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente ed applicabile ratione temporis), essendo sottratte le cause di previdenza ed assistenza obbligatorie alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 stessa legge), esclusione applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche a quelle inerenti alla pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi (cfr, ex aliis, Cass. 3.8.07 n. 17073; Cass. n. 15376/04).

Tale esclusione si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 16.1.07 n. 749) e concerne tutte le cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie che – come quella in esame – in concreto siano state trattate con il rito speciale.

2- Non va emessa pronuncia sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, applicandosi ratione temporis (l’atto introduttivo di lite fu depositato il 7.1.03) l’art. 152 disp. art. c.p.c. nel teste vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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