Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2012, n. 157 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G., appellando davanti alla Corte d’appello di Catanzaro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’economia, di riconoscimento del suo diritto all’assegno di invalidità civile, produceva documentazione diretta a dimostrare il possesso del requisito reddituale.

La Corte d’appello preliminarmente riteneva ammissibile tale produzione. Al riguardo rilevava la sussistenza del requisito della "indispensabilità" richiesto per l’ammissione delle nuove prove in appello e osservava anche, riguardo all’esigenza che i poteri istruttori d’ufficio siano esercitati relativamente a fatti che siano allegati o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti e rispetto a cui le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, peraltro dal giudicante ritenuti non sufficienti, che vi erano state iniziative in merito già nel giudizio di primo grado.

Ritenuto, poi, sussistente anche il cd. requisito sanitario in esito alla disposta c.t.u. medico-legale, che aveva evidenziato un grado di invalidità dell’80% a partire dal 19.3.2001, la Corte di merito accoglieva la domanda con decorrenza dall’1.4.2001.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

1. L’Inps, denunciando violazione degli artt. 414, 416, 429 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, lamenta violazione del principio secondo cui l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti diretti a provare un elemento costitutivo del diritto fatto valere, quale il requisito socio-economico relativamente alle prestazioni a favore degli invalidi civili, e la mancata contestuale produzione dei medesimi determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei medesimi documenti.

2. Premesso che la Corte d’appello ha esercitato i suoi poteri istruttori di ufficio, a norma dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in riferimento ai criteri cd. dell’esistenza di piste probatorie e della necessità di integrare la prova rispetto a una situazione probatoria ritenuta non esauriente (cfr. Cass. n. 17178/2006, 2379/2007, 12856/2010), deve rilevarsi che le censure di cui al ricorso peccano di genericità, in quanto nulla è stato specificato circa il concreto contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (di cui potrebbero rilevare anche allegazioni e richieste probatorie rilevanti ai fini della dimostrazione dei requisiti socioeconomici anche se percorrenti linee diverse dalla tipica prova documentale in materia) e, in genere, circa l’affermazione della sentenza in merito all’esistenza delle "piste probatorie". Ciò in violazione dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e al relativo criterio cd. dell’autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 9734/2004, 20405/2006, 978/2007, 13845/2007).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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