Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-01-2012, n. 149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 1127 del 2011, con cui l’Avv. M.M. veniva rimessa in termini per proporre impugnazione nelle forme del rito civile, costei in data 1 aprile 2011 ha notificato al Ministero dell’economia e delle finanze ricorso avverso l’ordinanza in data 23 febbraio 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, 2^ sezione penale, aveva accolto solo in parte l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), liquidando in favore della medesima la somma di Euro 52, oltre accessori, per l’attività di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che l’intimata Amministrazione non ha controricorso, ma depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della I Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il ricorso è di pronta soluzione per una questione assorbente e preliminare;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4;

che il secondo mezzo censura violazione di legge ex artt. 109 e 124 del t.u. spese di giustizia;

che entrambi i motivi sono inammissibili, perchè non rispettano la prescrizione formale dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, non essendo accompagnati dalla formulazione del quesito di diritto;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che i motivi non si concludono con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perchè l’Amministrazione intimata, non controricorrente, che ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale della causa, non vi ha poi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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