Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 12-09-2011, n. 33763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che B.L., in qualità di amministratore delegato della OASIS s.r.l., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno deliberato il 22 luglio 2010, che, investito della richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro, ravvisata l’esistenza di una controversia sulla proprietà delle stesse, ai sensi dell’art. 263 c.p.p., comma 3, ne aveva rimesso la risoluzione al giudice civile;

– che il predetto ricorrente, con dichiarazione del 4 maggio 2011 del suo difensore e procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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