T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 2328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preliminarmente va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata.

In punto di fatto va osservato che, con provvedimento datato 19.04.2011 (oggetto dell’impugnazione proposta), il Prefetto di Milano ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti di S., in quanto resosi responsabile della violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c), del codice della strada, ossia per guida in stato di ebbrezza dovuto all’uso di sostanze alcoliche.

Il Tribunale ritiene che il ricorso proposto non appartenga alla cognizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario ed, in particolare, del giudice di pace.

Invero, l’art. 218, comma 5, del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285 dispone, in relazione alle forme di tutela rispetto alla sanzione accessoria della sospensione della patente, che: " Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205 ".

Il rinvio all’art. 205 (il cui primo comma dispone che "Contro l’ordinanzaingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero") rende palese che l’impugnazione del relativo provvedimento debba essere proposta davanti al giudice ordinario – in particolare giudice di pace – cui spetta la cognizione per la sanzione principale.

In altre parole, il provvedimento di sospensione della patente di guida integra una sanzione amministrativa accessoria correlata ad illeciti consistenti in violazioni al codice della strada, sicché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in base alla generale previsione – specificata nella materia de qua dall’art. 205 del d.l.vo n. 285 del 1992 – del rimedio dell’opposizione davanti al giudice ordinario regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario ed in particolare del giudice di pace competente per territorio, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario ed, in particolare, nel giudice di pace l’autorità munita di giurisdizione nel caso di specie.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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