LEGGE 23 aprile 2014, n. 71 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma…

-…. il 30 gennaio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30
gennaio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 28
dell’Accordo stesso.

Art. 3

Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e
finanziario del Promotore pubblico

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6.4 dell’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il
direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono
nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti.

Art. 4

Adempimenti finanziari

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi
dell’articolo 1, terzo comma, dell’Accordo di cui all’articolo 1
della presente legge, e’ disciplinato l’avvio dei lavori connessi
alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.
Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si
provvedera’ con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *