Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-01-2012, n. 388 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente. Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi alla Corte dei conti il 26.11.1977 ed è stato definito con sentenza del 10.10.2006.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni tre per un grado, ha liquidato per il ritardo di 25 anni e 10 mesi la somma di Euro 15.500,00.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente, con i primi due motivi, lamenta che la Corte di merito abbia liquidato l’indennizzo in misura difforme da quanto avrebbe dovuto liquidare sulla base dei criteri CEDU. 2.1.- Le censure sono infondate perchè la Corte di merito si è sostanzialmente attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, elaborata alla luce di quella Europea. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 28 anni e 10 mesi, e della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

3.- Con le rimanenti censure lamenta la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari e l’erronea applicazione della tariffa per i procedimenti speciali in camera di consiglio.

3.1.- Le censure sono fondate perchè effettivamente "il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3) , per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi" (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti (per l’intero) in Euro 101,00, rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. questa Corte avrebbe liquidato una somma superiore.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione intimata a pagare le spese della fase di merito che liquida in Euro 50,00 per esborsi, in Euro 800,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorario, nonchè un terzo delle spese del presente grado (compensata la residua parte), che liquida in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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