T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-09-2011, n. 7641 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società P.B. Srl riferisce di aver ottenuto dal Comune di Rieti il permesso di costruire n. 1288/2010 per la realizzazione di un impianto di conglomerati bituminosi, su un terreno di proprietà della stessa, sito in località Vazia, in Catasto al Foglio 25, part.lla 262, zona industriale.

Lamenta la ricorrente che con provvedimento prot. n. 20580 del 31.3.2010 il Sindaco del Comune di Rieti ha disposto la sospensione del predetto permesso di costruire riportando nel preambolo una motivazione illegittima perché fondata sulla conferenza di servizi non ancora conclusa, nonostante la presentazione della documentazione richiesta, con allungamento dei tempi di realizzazione e danni economici a carico della ricorrente.

Avverso detto provvedimento la società ha proposto ricorso deducendo quale unico motivo l’eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, motivazione diversa da quella reale, mancato approfondito esame dei luoghi, disparità. Violazione di legge: lamenta la società che nonostante il possesso da parte dell’Amministrazione di tutti gli elaborati grafici – risultando mancante solo la pronuncia del Genio civile per l’autorizzazione sismica, non dipendente dalla ricorrente – il Comune ha sospeso illegittimamente il permesso di costruire in attesa della conferenza di servizi avviata dal 15 gennaio 2010, a seguito degli interventi di ostacolo all’iniziativa edilizia da parte del Comitato "La Rotonda 2010", composto dagli abitanti di Vazia.

Con ordinanza n.3424/2010 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Comune e della Provincia di Rieti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti per resistere al ricorso e con memoria ha controdedotto precisando che il permesso di costruire in questione sarebbe stato assentito alla luce di una serie di condizioni generali nonché speciali ricorrenti prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, per stessa ammissione della ricorrente mancherebbe la richiamata autorizzazione sismica ex lege n. 64/74 nonché sarebbe carente l’autorizzazione da parte della Provincia di Rieti alle emissioni in atmosfera dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale.

La sospensione del procedimento secondo il Comune sarebbe legittima alla luce della circostanza dei rapporti tra la soc. C. srl, titolare del preesistente impianto in Loc. Cupaello e la soc. P.B. srl riguardo il trasferimento dell’impianto da detta Località a Via Malfatti: infatti il trasferimento dell’impianto sarebbe presupposto essenziale della valutazione dell’istanza.

Il Comune non potrebbe consentire la realizzazione del nuovo impianto in località Vazia, senza la preventiva dismissione di quello di Cupaello e in assenza delle indispensabili autorizzazioni.

Il Comune e la Provincia di Rieti hanno eseguito l’ordinanza n. 3424/2010: in particolare, il Comune ha depositato memoria e documentazione rappresentando i fatti e le circostanze succedutesi riguardo la controversia, concludendo che la Provincia, stante il perdurane inadempimento della C. srl alla richiesta di integrazione della documentazione sollecitata, con D.D. n. 150 del 7.6.2010 ha disposto la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi, volto al trasferimento dell’impianto dalla loc. Cupaello- fraz. Vazia a via Malfatti, con archiviazione dell’istanza rivolta dalla P.B. srl alla Provincia di Rieti in data 23.9.2009.

Anche la Provincia di Rieti costituita in giudizio ha depositato documentazione in data 6.10.2010 precisando con memoria successiva che l’istruttoria tecnica relativa alla documentazione sulla diffusione degli inquinanti derivanti dall’attività dell’impianto, richiesta alla ditta – allo scopo di approfondire la concentrazione degli stessi in prossimità dei nuclei abitati di Vazia e Cupaello- non è stata conclusa a causa dei sopravvenuti problemi societari che hanno determinato la sospensione del procedimento in data 26.2.2010.

Si è costituito in giudizio il Comitato "La Rotonda 2010" chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità dell’attività delle Amministrazioni coinvolte e l’opportunità di sospendere la realizzazione di un impianto non compatibile dal punto di vista ambientale.

Il Comune con successive memorie conclusionali ha insistito sulle proprie posizioni difensive, eccependo anche profili di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell’intervenuta determina dirigenziale n. 150 del 2010 in data 7.6.2010 con cui la Provincia ha disposto la chiusura del procedimento e l’archiviazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dell’impianto in questione dalla località Cupaellofraz. Vazia a via Malfatti, provvedimento impugnato con separato ricorso RG n. 7110/2010, all’esame dell’odierna udienza.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. La questione controversa, come ricostruita in fatto e alla luce della documentazione in atti e degli intervenuti nuovi elementi, merita l’esame dei profili di ammissibilità del gravame con riferimento all’attualità dell’interesse, così come eccepito dal Comune resistente.

In particolare, sul piano fattuale, occorre richiamare alcuni aspetti: il permesso di costruire n. 1288/2011 è stato rilasciato dal Comune alla società ricorrente con la espressa previsione del rispetto del verificarsi di alcune condizioni prima dell’inizio dei lavori (rilascio dell’autorizzazione sismica ex L. n. 64del 1974 da parte del Genio civile; rispetto delle prescrizioni riportate nella Conferenza di servizi del 15.1.2010; acquisizione del parere della Provincia di Rieti relativo alle emissioni in atmosfera delle polveri generate dall’attività).

Per stessa ammissione nel ricorso di parte ricorrente, ai fini dell’efficacia del permesso di costruire e del procedimento autorizzativo, manca l’autorizzazione sismica ex L. n. 64 del 1974, ma anche la determinazione autorizzativa della Provincia alle emissioni in atmosfera dell’impianto in questione, con conseguente impedimento all’inizio dei lavori.

Dette circostanze costituiscono evidenti presupposti dell’atto di sospensione del permesso di costruire impugnato.

Tuttavia occorre rilevare che risulta in atti che la Provincia di Rieti, successivamente, con determinazione n. 150 in data 7.6.2010 ha disposto la chiusura del procedimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata dalla società per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dell’impianto in questione dalla località Cupaellofraz. Vazia a via Malfatti (tra l’altro separatamente impugnata).

Pertanto, da ciò deriva il venir meno del verificarsi di una delle condizioni a cui era subordinata l’efficacia del permesso di costruire e, quindi, appare evidente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in esame avverso l’ordinanza di sospensione del permesso di costruire medesimo.

Tale situazione che si è verificata per effetto del mutamento delle situazioni di fatto e di diritto in sede di ricorso, rende priva di utilità giuridica la pronuncia sulla fondatezza della pretesa, non potendo conseguire quindi alcun risultato utile dall’accoglimento del presente gravame, essendosi determinato l’effetto preclusivo all’efficacia stessa del permesso di costruire e all’inizio dei lavori (cfrr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 139; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 giugno 2009, n. 3930; idem, 5 maggio 2010, n. 1223).

3. In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la dichiarazione di improcedibilità del gravame giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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