Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Credito cooperativo del Tuscolo il 3 aprile 2007 si opponeva, davanti al Tribunale di Tivoli, al decreto di liquidazione del compenso datato 18 maggio 2005 emesso in favore del professionista S.C., nominato consulente d’ufficio in una controversia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca.

S. si costituiva eccependo la tardività del ricorso, eccezione che veniva respinta dal giudice del tribunale, il quale rideterminava il compenso.

S.C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 ottobre 2008.

La Banca di Credito cooperativo del Tuscolo ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio; con ordinanza n. 18316 del 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con Z.M. e A.G., che sono rimasti intimati.

All’esito dell’adempimento ex art. 331 c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Parte resistente ha depositato memoria, illustrando più profili di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 170.

Dopo una brevissima esposizione dei fatti di causa, il motivo si conclude con il seguente quesito: "Accerti la Corte se vi è stata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 170 (recte D.Lgs. n. 115 del 2002), in ordine alla decorrenza del termine di opposizione del decreto di liquidazione, ovvero se il termine di opposizione decorre dalla comunicazione del deposito del provvedimento o dalla correzione materiale dello stesso". Come rilevato nell’iniziale relazione preliminare, il ricorso è inammissibile.

Nè il motivo, nè il quesito affrontano la ratio decidendi in forza della quale il Tribunale di Tivoli ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’opposizione.

Il provvedimento impugnato fa perno sulla circostanza che il decreto di liquidazione era stato originariamente emesso contro i due intimati sigg. Z. e A. e che solo a seguito di correzione di errore materiale, disposta il 1 febbraio 2007, era stato modificato, ponendo a carico della Banca l’obbligo di pagamento del compenso del consulente.

Il Tribunale ha dunque ritenuto che solo da tale data era sorto l’interesse dell’istituto di Credito cooperativo a impugnare il decreto di liquidazione.

La doglianza esposta nell’odierno ricorso prescinde del tutto sia dalla vicenda di fatto, sia dall’inquadramento della ragione del decidere, che non viene censurata specificamente; il ricorso fa solo riferimento all’astratto termine per proporre l’opposizione.

Ne consegue la inammissibilità del gravame per tre profili:

a) insufficiente esposizione dei fatti di causa (Cass. 2831/09);

b) difetto di autosufficienza del motivo (Cass. 15808/08);

c) assenza di concretezza del quesito, necessaria ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 9477/09; SU 7433/09).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione al controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 800 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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