Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 32551 del 2006 deposito del 29 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con sentenza 17 gennaio 2005, il Tribunale di Marsala ha ritenuto L? R? responsabile del reato previsto dall’art. 20 c. 1 lett. b L. 47/1985 e l’ha condannata alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 novembre 2005.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato in fatto che l’imputata avesse collocato in un terreno di sua proprietà una struttura prefabbricata ad uso abitativo; in diritto, hanno concluso che il manufatto avesse il carattere della stabilità escludendo la natura precaria ritenuta dalla difesa – per cui necessitava di concessione edilizia mancante nel caso concreto.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputata ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

=che il manufatto era costituito da un container munito di ruote e di libretto di circolazione non infisso al suolo: pertanto, non ha determinato alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del terreno e deve essere considerato opera precaria non richiedente concessione;

= che, comunque, manca l’elemento soggettivo del reato in quanto, come risulta dal dèpliant in atti, era stata ingannata dal venditore sulla possibilità di posizionale liberamente il container su qualsiasi terreno. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Il problema di diritto che il caso pone, è ora risolto normativamente dall’art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001 che include tra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di "roulottes, campers, case mobili?.. che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"; in sostanza, la novazione legislativa segnala che le ricordate strutture non possono considerarsi precarie ed a tale risultato era pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa normativa.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che sono da considerarsi precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso; la natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva della opera.

Il container per cui è processo non era adibito alla funzione di locomozione per la quale era fabbricato, ma era ancorato al suolo e destinato ad un uso abitativo non predeterminato nel tempo ; per tali peculiari caratteristiche, non può considerarsi di natura precaria.

II ricordato container deve ritenersi un prefabbricato la cui installazione richiedeva il previo rilascio di concessione edilizia, ora permesso di costruire, in quando comportante una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, l’imputata sostiene di avere agito nella convinzione della liceità del suo operato in base a una superficiale lettura del dèpliant in quanto e chiaro che reclamizzato libero posizionamento del mezzo fosse limitato allo uso proprio del container.

Pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede in quanto è venuta meno al dovere di informarsi, e di controllare le informazioni, che, in vista della osservanza dei precetti penali, grava sui privati che intendono svolgere una attività normativamente regolata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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