Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-01-2012, n. 456 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 26 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il gravame svolto da M.A., contro la sentenza di primo grado che aveva escluso il diritto alla costituzione della rendita vitalizia corrispondente al 20 per cento di invalidità permanente conseguente all’infortunio lavorativo del 20 ottobre 1990 allorchè il sollevamento di un paziente, in qualità di infermiera, le aveva cagionato una lombosciatalgia per la quale l’INAIL le aveva attribuito solo l’indennità di temporanea.

2. La Corte territoriale, espletate nuove consulenze tecniche, condivideva le conclusioni del secondo consulente officiato in sede di gravame, per il quale, in considerazione di una preesistente discolomacia extralavorativa valutabile al 25 per cento, applicando la formula Gabrielli in presenza della menomazione conseguente all’infortunio, pari al 9 per cento di inabilità, aveva correttamente calcolato nella misura del 12 per cento l’inabilità permanente conseguita all’infortunio.

3. In particolare, per la Corte di merito, la condizione individuale della M. aveva fatto sì che il semplice sollevamento di un paziente avesse determinato un’ernia del disco conclamata, per cui essendo tale infermità valutata tabellarmente al 9 per cento, proprio la valutazione al 25 per cento della preesistente menomazione aveva condotto all’attribuzione del 12 per cento di inabilità permanente.

4. Quanto alla decorrenza, il riferimento alla data in cui uno dei tre consulenti officiati in primo grado aveva esaminato la paziente (nel gennaio 2003) costituiva, per i Giudici del gravame, soluzione corretta per essere il quadro patologico frutto di una lenta evoluzione, caratterizzata da un’iniziale fase irritativa, a valutazione percentuale bassa, e da una vera e propria fase progressiva deficitaria compressiva con danno irreversibile a carico della radice, non manifestatosi, obiettivamente, se non nel gennaio 2003. 5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Motivi della decisione

6. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

7. L’INAIL, denunciando violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta, dal gennaio 2003, la soglia indennizzabile dei postumi permanenti per l’infortunio occorso alla M. nell’ottobre 1990, così riconoscendo giuridica rilevanza ad un aggravamento verificatosi oltre il limite decennale previsto dal cit. D.P.R., art. 83. 8. Il motivo è meritevole di accoglimento.

9. Osserva il Collegio che, come più volte affermato da questa Corte, il periodo di dieci anni dalla data dell’infortunio durante il quale l’infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile, può, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, comma 8, chiedere la liquidazione di rendita se a seguito di aggravamento i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce un periodo di osservazione entro i (soli) limiti del quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.

10. Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all’infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l’eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine triennale di prescrizione di cui al successivo D.P.R., cit., art. 112, decorrente dal momento dell’intervenuta variazione, e non già dalla scadenza del decennio (v., ex multis, Cass. 19589/2010).

11. Orbene, poichè la sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle plurime (ben cinque) consulenze tecniche medico-legali espletate nelle fasi di merito, la sussistenza di un aggravamento delle conseguenze relative all’infortunio occorso nell’ottobre 1990 che ha determinato una percentuale di invalidità pari al 12 per cento a decorrere dal gennaio 2003, e quindi dopo la scadenza del decennio previsto dalla norma prima citata, deve ritenersi, in applicazione dei principi sopra enunciati, che il diritto alla rendita si era già estinto, come correttamente sostenuto dall’Istituto ricorrente.

12. La sentenza, che non si è informata ai predetti principi va, pertanto, cassata e il ricorso incidentale, con il quale l’intimata, deducendo il difetto di motivazione, si duole che la corte territoriale non abbia richiesto chiarimenti all’ausiliare e abbia omesso riferimenti alle osservazioni critiche alla consulenza tecnica, va di conseguenza ritenuto infondato.

13. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda proposta da M.A.. u. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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