Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il GdP di Reggio Emilia dichiarò R. F. e . F. colpevoli del reato di cui all’articolo 731 Cp per avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minore R. Rossella l’istruzione della scuola media e li condannò alla pena di euro 25,00 di ammenda ciascuno. Il R. propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell’articolo 731 Cp in relazione alla legge 1859/62, perché nella specie vi era un giusto motivo costituito, come risulta dalla deposizione dello stesso direttore della scuola media, dalla grave ostinazione, conseguenza di un grave complesso psicologico, della ragazza, che allora era quindicenne, di frequentare la seconda media, tanto che al momento dell’arrivo a scuola si bloccava e rifiutava di entrare nonostante che i genitori facessero il possibile per portarla a scuola, accompagnandola e minacciandole di passare alle maniere forti;
b) violazione dell’articolo 8 della legge 1859/62, in relazione all’articolo 731 Cp. Deducono che ai sensi dell’articolo 8 cit. ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito la licenza di scuola media e che risulta che la figlia ha ripreso gli studi frequentando un corso speciale e conseguendo il diploma di scuola media. c) violazione degli articoli 514 e 526 c.p.p. perché il GdP ha acquisito documentazione proveniente dal fascicolo del Pm utilizzandola per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato essendo la sentenza impugnata errata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, infatti, l’articolo 8, comma 3, della legge 1859/62, dispone che l’alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è comunque prosciolto dall’obbligo scolastico «se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico». Nel caso in esame gli imputati sostenevano appunto che la figlia aveva già raggiunto i quindici anni e che aveva già adempiuto all’obbligo scolastico. Il giudice del merito avrebbe quindi dovuto accertare se davvero la ragazza avesse già compiuto i quindici anni e se gli imputati avessero provato che la figlia aveva osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Sul punto manca invece qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione.
In secondo luogo, il GdP ha errato nel ritenere irrilevanti le giustificazioni addotte dagli imputati ed in particolare l’eventuale rifiuto della ragazza di andare a scuola, osservando che il rifiuto della minore di frequentare la scuola non potrebbe in nessun caso considerarsi giusto motivo di esclusione di responsabilità dei soggetti preposti alla vigilanza sulla stessa.
Con ciò, invero, il GdP ha disatteso la giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale deve invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca «giusto motivo» idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 731 Cp ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell’obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio, economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale (cfr. Sezione terza, 23 novembre 1987, Gentilezza, m. 178.226).
Nel caso di specie gli imputati avevano appunto eccepito l’esistenza di un «giusto motivo» costituito dal fatto che la figlia, essendo stata respinta diverse volte e frequentando ancora la seconda media all’età di quindici anni, si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante che essi facessero il possibile per condurcela, accompagnarla a scuola e tentare di convincerla, anche minacciandola di ricorrere alle maniere forti. Il GdP avrebbe quindi dovuto accertare se veramente sussisteva un categorico rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e se questo rifiuto avesse le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza prima ricordata.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al GdP di Reggio Emilia, diverso soggetto giudicante, affinché, uniformandosi ai principi di diritto dianzi indicati, compia gli evidenziati accertamenti di fatto, motivando adeguatamente in proposito.
Il terzo motivo resta di conseguenza assorbito.
Ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., poiché il ricorso proposto dal R. non si basa su motivi esclusivamente personali, esso giova anche alla coimputata non ricorrente C. F. . Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà estendere a quest?ultima gli effetti di una eventuale pronuncia di proscioglimento o di estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GdP di Reggio Emilia.
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