T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela dall’amministrazione, si è verificata pertanto cessata materia del contendere;

– spese a carico del Comune per la soccombenza virtuale motivata per relationem al decreto monocratico di questo Tribunale (la notula del difensore viene disattesa, in quanto gli importi riportati non sono condivisibili; ad es., sono riportati onorari per discussione orale sospensiva che non si è verificata, essendo intervenuto in anticipo il provvedimento in autotutela);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere.

SPESE a carico del Comune liquidate in euro 1.500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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