T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela dall’amministrazione, si è verificata pertanto cessata materia del contendere;

– la difesa dei ricorrenti insiste per il pagamento della propria notula e delle spese tecniche, ma.in realtà la circostanza che la nuova giunta abbia revocato il provvedimento del commissario prefettizio nulla dice in punto di soccombenza virtuale, potendo essere stato determinato l’intervento in autotutela anche da ragioni non strettamente giuridiche, si preferisce quindi compensare le spese di lite dando la prevalenza all’atteggiamento collaborativo assunto dall’amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *