T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– si prescinde dalla possibile inammissibilità del ricorso per aver cumulato nello stesso ricorso due posizioni in parte non identiche, perché il ricorso è infondato nel merito;

– sulla composizione della commissione per la sola ricorrente P., la giurisprudenza ha più volte precisato che "i membri della Commissione possono essere sostituiti senza necessità di rispettare la composizione fra le diverse categorie professionali" (Tar Catanzaro 2611/2010) e che "in materia di esami per l’abilitazione alla professione, il legislatore con il comma 3 dell’art. 22, d.l. n. 1578 del 1933, ha fissato la composizione della commissione esaminatrice assicurando che la stessa si giovasse della presenza di tutte le componenti professionali (avvocati, magistrati e docenti universitari) atte a garantire un adeguato giudizio di idoneità sui candidati, ma ha anche codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo con qualsiasi membro supplente, a prescindere dalla sua appartenenza professionale" (Tar Catanzaro 14/2006);

– sulla sufficienza del voto numerico, a pag. 8 del ricorso si ricorda che "i verbali riportano solamente una piccola tabella esplicativa di singole valutazioni numeriche senza null’altro contenere", ma il combinato del voto numerico ad ogni singolo elaborato e delle tabelle esplicative costituisce predeterminazione sufficiente dei criteri di massima, cui si deve attenere la Commissione d’esame senza che siano necessarie a quel punto motivazioni ulteriori sul singolo elaborato diverse ed ulteriori rispetto al voto numerico;

– sul tempo dedicato ad ogni elaborato, si tratta di censura palesemente infondata, in quanto "i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che di norma non è possibile stabilire quali candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se, quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio dal singolo candidato contestato e ciò tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato che l’apprezzamento della Commissione d’esame è squisitamente tecnicodiscrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la Commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione" (Tar Campania, Napoli, sez. II, 931/2011);

– sul contenuto degli elaborati delle ricorrenti (motivo n. 3), il tenore della censura è puramente apodittica ed anche scarsamente significativa (si pretende di ricavare la idoneità delle ricorrenti ad essere ammesse alle prove orali dell’esame per diventare avvocato dalla grafia leggibile, dalla forma elementare rispettosa dei principi della scrittura, dalla soluzioni in linea con quelle pubblicate sui siti internet; in realtà per diventare avvocato è giusto pretendere qualcosa in più), in ogni caso le valutazioni delle commissioni giudicatrici sono espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei canditati, le loro valutazioni non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà rilevabile ictu oculi;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– la decisione è fondata su ragioni manifeste e orientamenti giurisprudenziali consolidati, ex art. 26, co. 2, c.p.a. si condanna pertanto la parte soccombente al pagamento ulteriore della somma individuata in modo equitativo come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA le ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell’amministrazione resistente di euro 1.000 a titolo di spese di lite, e di euro 2.000 ex art. 26, co. 2, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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