Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 14-09-2011, n. 34083 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona in sede di appello ha rigettato l’impugnazione proposta da F.M.A. contro l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona che aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria adottata nei confronti dello stesso F.M. già condannato con sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato e confermata in appello, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa a fronte di una imputazione per illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

F.M.A. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento de libertate appena sopra menzionato.

Il ricorrente denunzia:

1. assenza di motivazione.

2. erroneità della misura della pena calcolata mediante l’utilizzo della aggravante della clandestinità invece cancellata da Corte Cost. 8/7/2010 n. 249 determinando così un carico di esigenze cautelari legato ad una misura di pena illegale.

All’udienza camerale del 16/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che il provvedimento impugnato esclude la possibilità di negare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a fronte di una condanna pronunziata in primo e in secondo grado per i fatti a fronte dei quali è anche stata assunta misura cautelare carceraria.

Il provvedimento impugnato rileva che è stata allegata come unica causa di mutamento del quadro cautelare la durata del tempo trascorso dalla applicazione della misura carceraria (dall’aprile 2009) e ritiene invece che siano restate intatte tutte le ragioni di pericolo di fuga e di pericolo di reiterazione del delitto addebitato, già evidenziate dal provvedimento impugnato in ragione delle complessive e concrete condizioni di vita dell’imputato.

Osserva la Corte che:

1. All’evidenza la motivazione, diversamente da quanto asserito in ricorso, è esplicita e diffusa, oltrechè fecalizzata sui temi propri delle questioni sottoposte a giudizio. Altra cosa è una motivazione non condivisa e criticata, altra una motivazione inesistente.

2. La misura concreta della pena applicata non è stata assunta dal provvedimento impugnato come elemento decisivo per la determinazione della misura cautelare e della tipologia della misura adottata, sicchè se pure essa potrà essere diversamente valutata, ove ciò sia reso possibile dalla proposizione di una impugnazione nel giudizio circa la responsabilità penale dell’imputato e la pena eventuale da applicare, in questo procedimento de libertate essa non ha rilievo alcuno. Infatti per l’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4, e a fronte di un termine massimo di custodia cautelare pari a quattro anni in relazione alla condanna di appello e alla pena edittale massima per il reato addebitato, è irrilevante la considerazione della erroneità della contestazione di aggravante non più prevista dall’ordinamento che avrà viceversa ogni verifica in sede di impugnazione della decisione di merito e non ancora in sede di controllo dei provvedimenti cautelari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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