Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 17986 del 2006 deposito del 09 agosto 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In base ai coefficienti determinati dai decreti ministeriali del 10.09.1992 e 19.11.1992, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Siracusa aveva rideterminato il reddito del Sig. R.A. per l’anno 1989 per una maggiore IRPEF di L. 11.313.000, una maggiore ILOR di L. 5.806.000 più L. 17.119.000 di sanzioni per un totale di L. 34.238.000. Sulla scorta di tale rideterminazione, in data 28.04.1998 veniva notificato al contribuente un avviso di accertamento sintetico, subito impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che accoglieva il ricorso sull’esclusivo ed assorbente motivo dell’inapplicabilità dei coefficienti di reddito ad annualità anteriori al 1992.

Avverso detta sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado che, con la sentenza n. 68/7/02 pronunciata il 20 marzo 2002 e depositata il 05 aprile 2002, lo rigettava. infatti, la Commissione appellata, pur giudicando utilizzabili, per l’anno di riferimento, i DD.MM., riteneva, però, che, nel caso di specie, lo strumento presuntivo, fondato su beni di primaria necessità, si rilevava impreciso e inadeguato a determinare eventuali fonti di reddito sottratte alla tassazione, stante, anche, la corretta e congrua documentazione presentata dal contribuente.

Avverso tale decisione, l’Amministrazione proponeva ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente ha denunciato la "Violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), atteso che il Giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare come la sentenza di primo grado fosse viziata da ultrapetizione, dal momento che, nel ricorso, il contribuente non aveva minimamente accennato alla questione della retroattività o meno dei DD.MM., censura su cui, invece, si sarebbe interamente fondata la sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente ha denunciato "Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, (come modificato dalla L. m. 431 del 1991, art. 1) e art. 5 c.c., D.M. 10 settembre 1992, artt. 2 e 3, nonchè del D.M. 19 novembre 1992. Omessa o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", dal momento che gli accertamenti, svoltisi nel 1998, sarebbero stati disciplinati sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, norma primaria, e su quei DD.MM. che le danno attuazione. Poichè gli accertamenti si sono svolti in un periodo posteriore all’entrata in vigore di tali decreti e nei medesimi non vi era alcuna limitazione temporale, sarebbe stato presumibile, a parere dell’Ufficio, una loro applicazione in tutte le situazioni ancora pendenti, anche laddove concernenti periodi d’imposta pregressi.

L’amministrazione si sarebbe strettamente attenuta, dopo aver scelto il tipo di accertamento, al vincolante dettato della norma e alle precise indicazioni sui beni indice, per cui il Giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere nulli i risultati di un accertamento presuntivo basato su dati concreti e in assenza di cause di esenzione.

I due motivi, involgendo la trattazione di questioni legate da stretti vincoli di connessione, per ragioni di economia processuale, possono essere oggetto di trattazione congiunta.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a redditometri anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione (ex multis, Cass. 11611/2001).

In ordine all’insufficiente motivazione è costante giurisprudenza di questa Corte che ricorra tale vizio ove il Giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il Giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (ex multis, Cass. 11198/1997).

Nel caso di specie, non si ravvisa tale iter argomentativo, leggendosi nella sentenza impugnata:

"(il contribuente) ha contratto un mutuo nell’anno 1989 sia per poter comperare l’unico mezzo, sia per gestire l’attività (iniziata il 2 marzo 1989 e cessata poi il 12/12/1992). La casa di abitazione era stata acquistata quando il contribuente svolgeva attività di lavoro autonomo (anni 1973 e seguenti)".

Le motivazioni, così come formulate, non si conformano ai principi sopra precisati.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, con la conseguente Cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia affinchè decida anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Sicilia

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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