T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 762 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di atto congiunto di concessione d’uso e di affidamento in gestione tra la Regione Lazio, la Società I.M.O.F. s.p.a. e la Società M.O.F. s.p.a., veniva affidata la gestione del Centro Agroalimentare di Fondi alla società M.O.F. s.p.a., denominata anche ente gestore. La società ricorrente è concessionaria di uno spazio commerciale nell’ambito dell’area A del Centro Agroalimentare di Fondi.

In esecuzione di tale rapporto, la società M.O.F. s.p.a. ha disposto che la società ricorrente si interconnetta all’Osservatorio Crediti.

A tal fine, con nota del 07.02.2011 la ricorrente chiedeva l’esibizione degli atti di cui al presente ricorso che la società M.O.F. denegava con nota n. 705 del 09.03.2011.

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’esibizione degli atti necessari a conoscere:

1) le aziende con le quali dovrà condividere l’interconnessione con l’Osservatorio crediti;

2) i dati, documenti, atti, criteri, tipologia dei dati, nonché informazioni e/o chiarimenti circa le finalità e le modalità di trattamento anche se in outsourcing, la logica applicata ai sistemi, gli estremi identificativi del titolare anche in outsourcing, l’eventuale responsabile e l’eventuale rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza, in qualità di responsabili o di incaricati, o di rappresentante designato nel territorio dello Stato, le garanzie inerenti i diritti all’aggiornamento, alla rettificazione, alla integrazione, alla cancellazione, alla trasformazione, al blocco ed all’attestazione dei dati, gli scopi determinati, espliciti e legittimi, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati necessari rispetto alle finalità di trattamento, le modalità ed i tempi di conservazione dei dati, in relazione agli scopi del trattamento in conformità di quelli specificatamente rinvenibili nelle disposizioni regolamentari citate, la presenza di eventuali rischi specifici per i diritti e le libertà, nonché la dignità sia della società istante che delle società del gruppo già collegate per il tramite del programma informatico di contabilità utilizzato dalla A.F. s.r.l..

Nell’udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato.

In particolare, in ordine alla richiesta di esibizione dei dati relativi alle aziende con le quali la ricorrente dovrà condividere l’interconnessione con l’Osservatorio crediti, il ricorso non può essere accolto in quanto la richiesta è inammissibile ai sensi dell’art. 24 comma 4 lett. D) L. 241/90 secondo cui il diritto di accesso non può essere autorizzato "d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

Con riguardo, invece, alla richiesta di esibizione de "i dati, documenti, atti, criteri, tipologia dei dati, nonché informazioni e/o chiarimenti circa le finalità e le modalità di trattamento anche se in outsourcing, la logica applicata ai sistemi, gli estremi identificativi del titolare anche in outsourcing, l’eventuale responsabile e l’eventuale rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza, in qualità di responsabili o di incaricati, o di rappresentante designato nel territorio dello Stato, le garanzie inerenti i diritti all’aggiornamento, alla rettificazione, alla integrazione, alla cancellazione, alla trasformazione, al blocco ed all’attestazione dei dati, gli scopi determinati, espliciti e legittimi, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati necessari rispetto alle finalità di trattamento, le modalità ed i tempi di conservazione dei dati, in relazione agli scopi del trattamento in conformità di quelli specificatamente rinvenibili nelle disposizioni regolamentari citate, la presenza di eventuali rischi specifici per i diritti e le libertà, nonché la dignità sia della società istante che delle società del gruppo già collegate per il tramite del programma informatico di contabilità utilizzato dalla A.F. s.r.l.", il ricorso può essere accolto, attenendo la richiesta di accesso ad informazioni di carattere strutturale e generale sulle modalità del trattamento dei dati.

Conseguentemente, si ordina all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti di cui al punto 2) di quanto esposto in fatto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro. 1.000, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto indicato in motivazione. Ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti di cui al punto 2) di quanto esposto in fatto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro. 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *