T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7649 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente ha dichiarato nella odierna camera di consiglio – sia verbalmente sia con atto, a firma del ricorrente e dei difensori, oggi depositato – di rinunciare al ricorso atteso l’esito negativo della verificazione; e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;

Visti l’art. 84, commi 1, 3 e 4, l’art.. 35, comma 1, lettera c), e l’art. 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto relativamente alle spese di giudizio che esse – tenuto conto della richiesta di parte ricorrente e dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo – possano essere compensate parzialmente, escludendo dalla compensazione le spese relative alla prestazione del soggetto verificatore, per le quali il Collegio ritiene corretto applicare il principio della soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto in particolare che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore (cui la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria) e relativa a tutti i suoi membri.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara di ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese ordinarie di giudizio.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di verificazione, e dispone in proposito quanto indicato nella parte motiva della presente sentenza.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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