Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-09-2011, n. 06 5 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena con la quale era stata accertata la responsabilità di B.G. per detenzione illecita di stupefacente (alcuni flaconi contenente GBL e ketamina rinvenuti nella sua abitazione) e, concesse al medesimo le attenuanti generiche e valutata la diminuzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, la pena era stata determinata in due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 12000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta prova della destinazione della droga allo spaccio; sostiene che in contrasto con plurime e concordanti pronunce giurisprudenziali la Corte di appello ha ritenuto tale destinazione sulla base del solo dato ponderale, senza valutare adeguatamente e dare conto in motivazione degli elementi di prova a discarico dedotti dall’imputato, in particolare della qualità di tossicodipendente da GBL del medesimo, influenzata anche dagli orientamenti sessuali del medesimo, dell’acquisto su internet, del modesto costo, delle buone condizioni economiche, della assenza di qualsivoglia indice di confezionamento o frazionamento in dosi; illogica la sentenza si rivela anche nella valutazione delle dichiarazioni del signor V.A., considerate elemento di riscontro, di cui era stata dimostrata la incongruenza.

I motivi di ricorso sono ulteriormente illustrati con una memoria con la quale, tra l’altro, si sottolinea come la dichiarazione di V. sia stata ritenuta probante a prescindere da qualunque valutazione di attendibilità, solo per il fatto che B. disponeva di una elevata quantità di GBL e senza tenere conto che il giorno che V. si era sentito male B. si trovava altrove, che la sostanza indicata da V. era il GHB e non il GBL, e che una tale dichiarazione non era stata ritenuta sufficiente a fondare una autonoma contestazione a B. di una specifica ipotesi di reato per le cessione di quella singola dose.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Come risulta dalla infomativa di reato e verbale di perquisizione e sequestro citato già dalla sentenza di primo grado, in data 24.10.2009 si era effettuata una perquisizione nell’abitazione del B. in quanto nello stesso giorno tale V.A. A., ricoverato in ospedale per overdose, presumibilmente da assunzione di GHB, riferiva di aver ricevuto lo stupefacente assunto da tale Be.Gi. di (OMISSIS), utilizzatore di utenza cellulare le cui ultime cifre erano 2 e 3.

Si perveniva all’identificazione dell’attuale ricorrente e nella sua abitazione veniva effettuata la detta perquisizione che conduceva al ritrovamento di alcuni flaconi, contenenti GBL e ketamina, sostanza stupefacente liquida derivata dal GHB, inserita nella prima tabella, avente effetti stupefacenti simili all’extasy e dalla quale era possibile ricavare tra 60 ed 80 dosi commerciali e tra 22774 e 30336 dosi attive. B. ammetteva la detenzione sostenendo che la droga era destinata a suo uso personale e dichiarava di aver acquistato i flaconi su internet, documentando l’acquisto e l’avvenuto pagamento con carta di credito per un importo di Euro 176,00; negava di averne ceduto parte a V. che comunque ammetteva di conoscere aggiungendo altresì che forse quest’ultimo l’aveva prelevata dai suoi effetti personali la sera del (OMISSIS), quando avevano passato la notte insieme; invece la notte del (OMISSIS) egli non si trovava neppure a (OMISSIS), ma a (OMISSIS).

Il Tribunale riteneva pienamente utilizzabile, essendo stato celebrato il giudizio con rito abbreviato, la informativa di reato contenente la dichiarazione del V. circa la qualità del B. di fornitore della droga che lo aveva condotto in overdose, ma riteneva che, indipendentemente da tale dichiarazione, la prova della illecita detenzione fosse acquisita in relazione all’indice quantitativo indicato dalla consulenza in atti e alla elevatissima capacità e facilità di diffusione della sostanza. La Corte di appello confermava tale valutazione osservando che il dato quantitativo della sostanza rinvenuta nell’abitazione del B. era di tale rilevanza da rendere non necessaria la presenza di altri elementi indicatori della destinazione a terzi tanto più che l’indicazione che si desumeva dal dato ponderale era confermato dalle dichiarazioni rese dal V. che aveva indicato B. come suo fornitore.

Ritiene il Collegio che la affermazione di responsabilità sia corretta, rilevando ai fini della ritenuta destinazione allo spaccio sia la detenzione del GBL, sia la dichiarazione di V. della qualità di B. quale suo fornitore.

Deve in primo luogo precisarci che è pacifica la utilizzabilità nel presente procedimento, celebrato con rito abbreviato, della dichiarazione del V., questione peraltro che non è neppure contestata dalla difesa. E’ dunque sufficiente in proposito ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che l’accesso a tale rito – la cui scelta è rimessa all’imputato ed alla quale sono collegati rilevanti effetti premiali in ordine alla quantificazione della pena – attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie. E più precisamente anche di recente è stato affermato (sez. 6, 6.7.2010 n.44420 rv. 249020) che è utilizzabile nel giudizio abbreviato l’annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle (circostanza questa che nel caso in esame non è in realtà nota) costituendo la stessa atto d’indagine alla quale la scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.

Ciò che il ricorrente contesta è piuttosto la attendibilità della dichiarazione stessa, lamentando che non vi è stato un vaglio specifico sulla attendibilità del V. e rappresentando che può sempre verificarsi che una persona muova accuse nei confronti di un terzo, il che quando si tratta di un tossicodipendente, senza un attento vaglio di attendibilità, porterrebbe automaticamente a ritenerlo responsabile di spaccio, atteso che è normale che un tossicodipendente detenga un certo quantitativo di droga; e che si sono trascurate alcune imprecisioni nella sua dichiarazione, oltre al fatto che per la cessione della singola dose non era stata esercitata l’azione penale.

Ad avviso del Collegio tale censura è priva di fondamento. Va premesso al riguardo che non possono farsi derivare conseguenze di sorta dalla circostanza che è stata esercitata azione penale nei confronti del B. per detenzione illecita di stupefacente e non per cessione al V., non potendosi certamente sindacare in questa sede scelte che competono al pubblico ministero e che peraltro non appaiono illogiche alla luce dell’esito della perquisizione effettuata nei confronti dell’attuale ricorrente e del ritrovamento in suo possesso del consistente quantitativo di GBL. Va poi rilevato che non può considerarsi imprecisione atta a inficiare il quadro accusatorio, il fatto che V. si sia riferito alla sostanza come GHL mentre il flacone detenuto era di GBL, atteso che il GBL, come chiarito dal consulente tecnico, è un derivato del GHL. Ma deve soprattutto precisarsi che la Corte di appello si è posta il problema della attendibilità del V. rilevando in primo luogo come l’elemento ponderale e le sue dichiarazioni si confermavano reciprocamente e come non vi fossero elementi positivi per ritenerne menzognera la dichiarazione resa, atteso che il riferimento temporale inesatto poteva spiegarsi con le condizioni fisiche del V. che era ricoverato per overdose. E’ stata dunque espressa una valutazione precisa sul tema in questione, che non si appalesa affatto illogica, ed è pertanto incensurabile, tenuto conto che la stessa si inquadra in una situazione di fatto in cui è risultata pacifica la conoscenza tra i due ragazzi, la loro frequentazione (tanto da passare insieme la notte alcuni giorni prima) e l’uso da parte di entrambi della sostanza in questione.

Correttamente dunque la Corte di appello si è richiamata alla dichiarazione del V. attribuendole valore di riscontro al dato oggettivo del ritrovamento della rilevante quantità di GBL e ritenendo in tal modo provata, sulla base del complessivo compendio probatorio, la destinazione dello stesso all’uso non esclusivamente personale del ricorrente.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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