T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7648 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato collocamento in congedo dall’Arma dei Carabinieri reca la seguente motivazione:

" Visto l’articolo 549 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visti gli articoli 1031 e 1040 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90;

Vista la proposta di proscioglimento dal servizio… (omissis: n.d.r.)… datata 30 dicembre 2010 del Comandante della II Compagnia Carabinieri dell’VIII Reggimento Carabinieri Lazio… (omissis: n.d.r.)…;

Tenuto conto dei pareri espressi dai superiori gerarchici, nonché di quello formulato dalla Commissione di valutazione e avanzamento… (omissis: n.d.r.)…;

Tenuto conto che all’interessato è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento… (omissis: n.d.r.)…;

Considerato che il Carabiniere B.A. non:

– si avvalso della facoltà di essere sentito personalmente dalla suddetta Commissione;

– ha rilasciato memorie difensive;

Ritenuto che il militare, nel periodo in esame, ai fini dell’ammissione in servizio permanente, ha:

– manifestato scarsa consapevolezza del proprio stato, carenti qualità militari e di carattere, fornendo un rendimento attestato su livelli insoddisfacenti;

– palesato la mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere nelle fila dell’Arma ";

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– le censure le quali lamentano difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento vanno respinte perché: l’atto impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni sulle quali esso si fonda; richiama i pareri espressi dai superiori gerarchici e il parere espresso dalla Commissione di valutazione e avanzamento; rileva che all’interessato è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e che ciò nonostante il ricorrente non si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente dalla Commissione e di rilasciare memorie difensive. E il ricorrente non nega che questa comunicazione di avvio del procedimento vi sia stata, ma ne afferma la incompletezza, la quale invero appare da escludere (vedi la suddetta comunicazione: allegato 6 al ricorso). Né risulta che al ricorrente sia stato precluso di accedere agli atti del procedimento;

– l’ulteriore censura del ricorso lamenta violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione agli articoli 949 e 950 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il provvedimento sarebbe palesemente viziato laddove nella motivazione non fa alcun riferimento allo stato di salute del ricorrente (il quale aveva presentato in data 1 dicembre 2010, in prossimità della scadenza del periodo di ferma quadriennale, richiesta di visita medica finalizzata al riconoscimento dell’idoneità fisica e, dopo l’accertamento di temporaneo non idoneità al servizio militare per giorni 3, istanza di prolungamento della ferma sino al riacquisto dell’idoneità fisica). Questa censura è infondata poiché il provvedimento impugnato si basa su considerazioni estranee allo stato di salute del ricorrente; e l’articolo 950 invocato si riferisce "al militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato", mentre il ricorrente non è stato ammesso al servizio permanente non già per temporanea inidoneità fisica ma per le diverse ragioni, indipendenti dalla idoneità fisica, specificate nel provvedimento impugnato e precedentemente indicate nella presente sentenza;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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