Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-09-2011, n. 34064

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Tribunale ordinario di Como ha applicato a C.A. la pena con cordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e comma 7, artt. 477 e 482 c.p., per avere il C. in data (OMISSIS) guidato in stato di ebbrezza alcolica accertata sintomaticamente per causa del rifiuto a sottoporsi ad esame alcolimetrico e per avere ancora il C. guidato con patente contraffatta e in assenza di patente per essergli stata quella vera in precedenza ritirata dalla Polizia Stradale a causa di altro episodio di guida in stato di ebbrezza alcolica. Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia: violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 129 c.p.p..

All’udienza pubblica del 19 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva.

Nella novellazione alluvionale che ha investito l’art. 186 C.d.S. alla guida in stato di ebbrezza alcolica accertata solo sul piano sintomatico si applica, ex art. 2 c.p. che regola la successione delle leggi punitive nel tempo, il testo dello stesso art. 186 c.p.p., come modificato da L. 29 luglio 2010, n. 120, sicchè il fatto di cui al comma 2, lett. a) non è più previsto dalla legge come reato, mentre al rifiuto di sottoporsi a misurazione alcolimetrica si applica l’art. 186 C.d.S., comma 7 nel testo, applicabile ratione temporis e in quanto appartenente a regolazione più favorevole, di cui al D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 che attribuisce a quel rifiuto la qualità di violazione amministrativa.

Le statuizioni della sentenza impugnata relative all’art. 186 C.d.S. e al vincolo della continuazione ravvisato ex art. 81 c.p., tra le due contravvenzioni di cui al detto articolo, ai fini della graduazione della pena devono essere annullate senza rinvio per non essere i fatti contestati preveduti dalla legge come reato.

Deve essere disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Como per l’ulteriore corso in ordine al delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., rispetto al quale la prospettazione di una applicabilità dell’art. 129 c.p.p., (in contrasto coll’accordo intercorso è solo generica), alle sanzioni applicabili non più riducibili alla pena patteggiata e a un accordo che non sopravvive alla statuizione ora adottata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti di cui di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e art. 186 C.d.S., comma 7.

Rimette gli atti al Tribunale di Como per l’ulteriore corso in ordine al delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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