T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7647 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che la verificazione disposta dal T.a.r. presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, ed il cui esito è stato depositato in data 4 aprile 2011, ha appurato che la discromatopsia e deuteroanomalia riscontrate nel ricorrente non sono compatibili con l’idoneità;

Considerato che ne risulta l’infondatezza delle censure che, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, sostengono il contrario;

Considerato che risultano altresì infondate le censure, poste nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, le quali addebitano all’atto impugnato col ricorso introduttivo e alla citata verificazione carenza motivazionale, superficialità, mancata considerazione della documentazione medica prodotta dal ricorrente;

Considerato in particolare che:

– sia l’atto impugnato col ricorso introduttivo sia la citata verificazione danno conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali fonda il giudizio di non idoneità;

– il certificato della U.O.C. di Oculistica dell’Azienda ospedaliera di Ospedali riuniti di Villa SofiaCervello di Palermo, datato 1 dicembre 2010 e unica certificazione medica prodotta da parte ricorrente, risulta: meno dettagliato dei contestati giudizi, anteriore alla verificazione disposta dal Tribunale, non seguito da ulteriori specifiche e documentate contestazioni di quest’ultima;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio dell’Amministrazione possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore siano da liquidare nella somma complessiva di Euro 510,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125305/11 del 03/08/2011, pervenuta al T.a.r. dopo il passaggio in decisione della causa ma, alla data della presente decisione, già nota nei suoi contenuti al Collegio e da esso condivisa.

La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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