Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 590 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

1. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

2. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola 1590 utilizzato. Affermava, altresì, l’incompetenza degli agenti accertatoli sul tratto di strada in questione.

3. – L’amministrazione ricorrente con cinque motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., (2) anche in relazione agli artt. 384, 345 reg. esec. C.d.S., e (3) del D.M. Lavori Pubblici n. 2791 del 1989, nonchè (4) contraddittoria e/o insufficiente motivazione ed, infine, (5) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12, comma 1 (lett. e); violazione della L. n. 65 del 1986, art. 5;

violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2001, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e 384 relativo reg.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata. Deduce, infine, la competenza degli agenti di polizia municipale ad accertare le violazioni alla circolazione avvenute all’interno del Comune, seppure su strada statale, che lo attraversi.

4. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5.. – All’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell’art. 4 citato D.L. non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo reg. esec.;

evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), e dell’art. 384 reg. att.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono patimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall’art. 384 suo reg. att.)". 1.1. – Il motivo è fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scoramento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis, (Cass., Sez. 2, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2, 29 gennaio 2008, n. 1889).

2. – Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. e di attuazione del codice stesso, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg. att. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, citato decreto-legge. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201, comma 1-bis, (lett. e); e ciò pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 reg. att. (lett. e) divengono insindacabili". 2.1. – Anche questo motivo è fondato, in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2, 10 luglio 2008, n. 19032).

3. – Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione – osserva il ricorrente – ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.

Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 reg. C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato". 3.1. – Il motivo è fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito:

che la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333); che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333, cit; Cass., Sez. 2, 26 aprile 2007, n. 9950); che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333).

4. – Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento a Cass., Sez. 2, 19 novembre 2007, n. 23978, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.

4.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5. – Con il quinto motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, e della L. n. 689 del 1981, art. 13. Poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale. In proposito, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema di Cassazione che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio". 5.1. – Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del C.d.S. anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal C.d.S. vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse". L’art. 11, comma 3, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del C.d.S. da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 6. – Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450, di cui Euro 50 per spese, Euro 150 per diritti ed Euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550, di cui Euro 50 per spese, Euro 100 per diritti ed Euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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