T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che G.Z., quale socio operativo di una impresa artigiana di costruzione e vendita di armi da caccia, è titolare di cinque licenze di pubblica sicurezza, la prima afferente appunto la fabbricazione di armi comuni da sparo e la riparazione di armi di propria produzione, la seconda relativa alla vendita delle stesse armi, la terza relativa al porto di armi per uso sportivo e la quarta e quinta per la vendita di materie esplodenti (cfr. doc.ti 7 e 8 ricorrente, copie provvedimenti prefettizio e questorile di cui appresso, ove anche gli esatti estremi dei titoli);

– che a seguito della segnalazione di irregolarità nella gestione dell’impresa suddetta, lo stesso Z. ha subito una ispezione nella sede di essa, ispezione nel corso della quale vennero rilevate molteplici irregolarità: mancata tenuta del registro delle operazioni giornaliere quanto alle cartucce poste in vendita,; assoluta mancanza di cautele nella conservazione delle stesse, collocate senza ordine in un magazzino, presenza di bossoli esplosi e polvere da sparo presso l’attrezzatura, eccedenza di 95.890 cartucce rispetto al quantitativo autorizzato per la vendita, commistione delle cartucce immagazzinate con materiale pericoloso, negligente custodia delle armi poste in vendita, deposito di fucili diversi da quelli di propria produzione, scorretta tenuta del registro di carico e scarico delle cartucce (cfr. ancora doc. 8 ricorrente, cit.);

– che all’esito sono stati adottati due distinti provvedimenti repressivi. Il primo, provvedimento del Questore di Brescia 27 ottobre 2009 (doc. 8 ricorrente, cit.), ha sospeso a tempo indeterminato le prime tre licenze di cui sopra; il secondo, provvedimento del Prefetto di Brescia 23 ottobre 2009, ha pure sospeso a tempo indeterminato le restanti licenze, di vendita materie esplodenti, e in più ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie siffatte (doc. 7 ricorrente, cit.);

– che con istanza 28 aprile 2011 G.Z. ha chiesto la revisione del provvedimento prefettizio quanto al solo divieto di detenzione descritto, allegando in sintesi i suoi buoni precedenti di artigiano (doc. 9 ricorrente, copia istanza);

– che il provvedimento oggi impugnato ha respinto tale istanza ritenendo insussistenti ragioni per rivedere le determinazioni già assunte (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che G.Z. impugna tale provvedimento con ricorso affidato a due censure, riconducibili ad un unico motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione;

– che l’amministrazione resiste al ricorso con atto 15 settembre e relazione 26 settembre 2011, chiedendo che il ricorso sia respinto;

– che il ricorso è infondato. Va premesso in generale che, così come ritiene costante giurisprudenza, anche di questo TAR -si vedano per tutte C.d.S. sez. VI 14 febbraio 2007 n°616 e TAR Lombardia Brescia 8 aprile 2009 n°1323; nello stesso senso peraltro già TAR Lombardia Brescia 13 giugno 1994 n°313- le licenze in materia di armi, intese in senso ampio, non corrispondono in alcun modo ad un diritto del cittadino e per valutare la sua affidabilità in proposito l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, potendo apprezzare qualsiasi circostanza significativa. Ciò vale sia ai fini della revoca del titolo, sia ai fini della sospensione di cui si ragiona, sempre possibile in forza della norma generale dell’art. 10 TULPS: sul punto, si veda da ultimo T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I 8 luglio 2010 n°169. Nel caso di specie, il ricorso si sofferma solo su uno dei molti profili di irregolarità evidenziati dall’ispezione e valorizzati negli originari provvedimenti repressivi, ovvero la detenzione di cartucce in eccesso rispetto al consentito, oltretutto non negata come fatto storico, ma riportata a una consegna scoordinata dei pezzi ordinati al fornitore (p. 10 ricorso, ultime righe). Il ricorrente quindi non nega una serie di condotte che esprimono un atteggiamento di sostanziale leggerezza nella custodia di armi e munizioni, e sono suscettibili, con particolare riguardo alla omessa custodia dei fucili e alla commistione fra cartucce e materiali infiammabili (v. relazione p.a pp. 34: si rilevò la mancanza di idonei estintori e la detenzione, in luogo prossimo al deposito munizioni di un gruppo ossiacetilenico di saldatura), di conseguenze anche mortali a carico di terzi incolpevoli. In tal senso, le ragioni poste a sostegno della sospensione appaiono fondate e tuttora sussistenti;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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