T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che la ricorrente è stata esclusa della gara di cui meglio in epigrafe (doc. B ricorrente, copia comunicazione in merito; doc. A ricorrente, copia bando) "per le motivazioni analiticamente espresse nel verbale di gara e di seguito riassunte: mancato possesso del requisito previsto dal punto 7 della lex specialis";

– che la ricorrente stessa ha impugnato tale esito, con ricorso notificato il 29 agosto 2011, sulla base di tre censure, riconducibili in ordine logico ai due motivi di cui appresso;

– che con il primo motivo (prime due censure, alle pp. 1013 del ricorso) deduce asserito eccesso di potere in ordine alla previsione dell’art. 3 n°7 del bando (doc. A ricorrente, cit.), che a suo dire consentirebbe, in modo illegittimo, di partecipare alle sole imprese con i bilanci in attivo nell’ultimo triennio e sarebbe stata pedissequamente applicata nell’esclusione. In proposito, deduce che ella, pacificamente sprovvista del requisito in sé considerato (p. 3 ricorso) avrebbe richiesto chiarimenti sul punto, ma che il Comune le avrebbe risposto in modo evasivo (doc. ti ricorrente 35, copie corrispondenza in merito);

– che con il secondo motivo (corrispondente alla terza censura a p. 13 del ricorso) deduce violazione dell’art. 41 d. lgs. 1163/2006, in quanto, essendo società costituita da meno di un anno, il Comune le avrebbe dovuto consentire di provare altrimenti la propria affidabilità;

– che l’intimato Comune di Gazoldo si è costituita ed ha eccepito in via preliminare la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto alla pubblicazione del bando, non prescritta dalla legge, trattandosi di appalto di sevizi, ma avvenuta il 21 giugno 2011 sul sito web comunale (doc. 3 resistente, stampata in merito). Ha poi chiesto che il ricorso sia respinto nel merito anzitutto perché infondato in fatto: ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la C. aveva ottenuto chiarimenti sul punto, nel senso che avrebbe potuto, in quanto acquirente di ramo di azienda, avvalersi dei requisiti della cedente, e comunque dimostrare con ogni documento idoneo la propria capacità (doc. 4 Comune, copia comunicazione acquisto ramo azienda; doc. 5 Comune, copia chiarimenti); così aveva fatto, producendo varia documentazione, ma aveva nondimeno subito una valutazione non favorevole, motivata in modo diffuso, dalla Commissione di gara (doc. 7 Comune, copia verbale);

– che la eccezione preliminare di irricevibilità è infondata e va respinta. Nel caso di specie, la clausola contestata del bando non va intesa come immediatamente preclusiva della partecipazione, dato che, come detto, la C. ha in fatto preso parte alla gara sulla scorta dei chiarimenti ottenuti; non ricorre quindi alcuna delle limitate fattispecie le quali, per costante giurisprudenza, così C.d.S. a.p. 29 gennaio 2003 n°1 recentemente ribadita in motivazione da a.p. 7 aprile 2011 n°4, impongono l’immediata impugnazione del bando. Il ricorso è quindi stato correttamente e tempestivamente proposto avverso l’esclusione e il bando come presupposto di essa;

– che peraltro, così come è stato fatto rilevare alle parti alla udienza del 29 settembre 2011, il ricorso va d’ufficio dichiarato inammissibile per difetto di interesse quanto alla domanda di annullamento, dato che non confuta in alcun modo le articolate motivazioni con le quali, nel verbale citato, la commissione di gara ha ritenuto non dimostrata la affidabilità della ricorrente in base ai documenti da essa allegati, e quindi per ragioni del tutto diverse dalla mancanza di bilanci attivi nell’ultimo triennio. Vale quindi il principio, costante in giurisprudenza, secondo il quale "per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse": così per tutte di recente C.d.S. sez. I 26 maggio 2010 n°2745. Tale ordine di idee non muta a fronte delle deduzioni della parte ricorrente, la quale alla discussione del 29 settembre 2011 ha valorizzato un proprio presunto interesse all’annullamento in quanto tale della clausola di bando relativa ai pregressi bilanci in attivo: come chiarito di recente dalla citata a.p. 7 aprile 2011 n°4, il concorrente escluso da una gara di appalto non è titolare di alcun residuo interesse legittimo tutelabile alla legittimità della procedura;

– che per conseguenza va respinta la domanda di caducazione del contratto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune, mentre non vi è luogo a condanna in favore della controinteressata, che non ha dispiegato attività;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di caducazione del contratto. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 3.000 oltre accessori di legge. Nulla per spese in favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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