Cass. civ., sez. III 31-07-2006, n. 17444 PRESCRIZIONE CIVILE – TERMINE – PRESCRIZIONI BREVI – SPEDIZIONE E TRASPORTO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE – Trasporto aereo di persone e bagagli – Termine di prescrizione applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Premesso In Fatto

1. – R? e M? F? hanno convenuto in giudìzio la società Meridiana S.p.A., con separati atti di citazione a comparire davanti al giudice di pace di Firenze, notificati il .28.8. ed il 28.9.2000.

Hanno esposto le seguenti circostanze di fatto.

Avevano prenotato un volo Firenze – Palermo per il 17.8.1999, ma, dopo essersi recate in aeroporto ed aver atteso due ore, erano state informate del fatto che il volo era stato soppresso.

Avevano dovuto accettare l’offerta di posporre il viaggio di due giorni, ma s’erano riservate di chiedere il risarcimento del danno, di cui facevano domanda.

2. – La Meridiana si è costituita in giudizio ed ha opposto un’eccezione di prescrizione: si è al riguardo richiamata all’art. 418 cod. nav.

3. – La domanda è stata rigettata dal giudice di pace e l’appello proposto dalle attrici è stato rigettato dal tribunale con sentenza del 10.6.2002.

I giudici di merito hanno dichiarato che il diritto s’era prescritto.

4. – R? e M? F? hanno chiesto la cassazione della sentenza.

La Meridiana ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

Il terzo ha riguardo al procedimento che si è svolto davanti al giudice di pace; il primo ed il secondo al merito della decisione; l’ultimo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. .

2. – La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 dello stesso codice).

La violazione – secondo le ricorrenti – sarebbe integrata da questo.

Il giudice di pace aveva trattenuto la causa in decisione senza consentire alle parti il deposito di memorie conclusionali e di ciò le attrici avevano fatto oggetto di un motivo di appello che ora lamentano non sia stato preso in esame dal tribunale.

Ma questo non dà luogo ad un vizio della sentenza contro cui è proposto il ricorso.

Gli argomenti, che le parti possono svolgere nelle memorie conclusionali a sostegno della domanda e delle eccezioni formulate in primo grado, tornano a poterlo essere senza preclusioni nel giudizio di appello.

Dunque, la circostanza che il giudice di primo grado non consenta il deposito di memorie conclusionali dà luogo ad una violazione non decisiva della norma procedimentale che attribuisca alle parti questa facoltà e perciò il mancato esame di un tale motivo da parte del giudice di appello non dà luogo ad alcun vizio della sentenza da lui pronunciata.

Merita però aggiungere che, nel giudizio davanti al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere bensì consentito dal giudice nell’esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto (arg. ex art. 321, primo comma, cod. proc. civ.), visto che neppure lo è nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, se il giudice opta per il rito della decisione della causa a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies cod. proc. civ.). 3. – Il primo e secondo motivo denunziano vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1679, 1680, 2951 cod. civ. ed agli artt. 418 e 949 cod. nav., oltre che agli artt. 2951 cod. civ. e 30 L. 27 dicembre 1977, n. 1084) . 3.1. – Il tribunale ha fondato la sua decisione su due argomenti.

Il primo.

L’art. 1680 cod. civ. stabilisce che le disposizioni generali sul contratto di trasporto si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione: questo principio si deve ritenere che valga anche per il rapporto tra norme che regolano la prescrizione, per il contratto di trasporto in genere (art. 2951 cod. civ.) e per quello marittimo ed aereo (artt. 418 e 949 cod. nav.).

La prescrizione applicabile, nel caso di diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, per nave od aereo, non è dunque quella di un anno stabilita dall’art. 2951 cod. civ., ma quella di sei mesi, decorrenti dalla data dell’arrivo, che è prevista dal primo comma dell’art. 418 cod. nav. e che, in forza dell’art. 949 dello stesso codice, si applica anche al trasporto aereo: essa era matiurata alla data della domanda.

Secondo argomento.

Nel caso non poteva trovare applicazione la normativa dettata .dall’art. 30 della L. 27 dicembre 1977, n. 1084 e la prescrizione ‘di un anno prevista dal secondo comma di tale artìcolo.

Essa si applica al contratto di viaggio nelle due forme indicate dall’art. 1, ma di questo contratto costituisce oggetto un insieme di prestazioni, una delle quali è il trasporto, mentre nel caso il contratto aveva come oggetto solo il trasporto.

3.2. – Le ricorrenti, nei due motivi, obiettano:

– al primo argomento, che l’art. 418 cod. nav. si applica se oggetto del contratto è il trasporto di persone non registrate o di bagagli non registrati, mentre è notorio che le persone vengano prima di essere ammesse a bordo identificate e registrate;

– al secondo, che la prescrizione prevista dall’art. 30.2. della legge 1084 del 1977 si deve applicare anche al contratto di viaggio, perché il trasporto ne costituisce l’oggetto prevalente.

3.3. – I due motivi non sono fondati.

3.3.1. – L’art. 949 cod.nav., vigente all’epoca e del quale si tratta di fare applicazione, rimanda all’art. 418 dello stesso codice.

Questo, al primo comma, non riguarda il trasporto di persone registrate, ma il contratto di trasporto di persone accompagnate da bagagli non registrati: ciò si evince dal confronto dell’art. 418 con gli artt. 409, 410 e 411 che lo precedono, dai quali si desume che nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del bagaglio del passeggero, se compreso nei limiti indicati dall’art. 410, mentre per quelli che eccedono tali limiti è concluso un distinto contratto dì trasporto, che riguarda appunto questi, bagagli, registrati. 3.3.2. – Né la disciplina dettata dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. Ili né quella posta dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 possono condurre a diversa conclusione.

Ambedue riguardano un contratto che, se comprende nel suo oggetto una prestazione di trasporto, non si esaurisce in questa e dunque non può riguardare un contratto che abbia come suo solo oggetto una prestazione di trasporto.

D’altro canto, l’art. 15.2. del decreto legislativo, che pure assoggetta la prestazione di trasporto compresa nel tipo di contratto disciplinato dall’art. 2 del decreto alla prescrizione di diciotto o dodici mesi, non dispone esso in tal senso, ma richiama la prescrizione così disciplinata dall’art. 2951 cod. civ. per i contratti cui sì applica.

E nel caso non viene in applicazione questa disciplina, ma quella del codice della navigazione.

4. – L’ultimo motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 91 dello stesso codice).

ÿ così formulato: – < ricorrenti le spese alle condannare nel errato ha d'appello giudice>é non ha fornito alcuna giustificazione in ordine all’ammontare delle spese liquidate, che risultano così arbitrariamente calcolate>.

ÿ inammissibile perché non è specifico.

5. – Il ricorso è rigettato.

6. – Le ricorrenti sono condannate in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.100 euro, dei quali 1.000 per onorari, nonché al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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