T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che con provvedimento 31 maggio 2011 prot. 155/2011 cat 6F/P.A.S./cf il Questore della Provincia di Brescia sospendeva nei confronti del ricorrente la licenza di porto d’armi per uso caccia in quanto lo stesso, già condannato con sentenza GUP Tribunale Brescia 30 ottobre 1997 irr. il successivo 28 novembre per i reati di resistenza a P.U., lesioni personali, evasione e violazione delle norme sulla caccia, era stato il 2 febbraio 2010 denunziato per varie fattispecie di reato sempre in materia di caccia (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso principale articolato in due censure riconducibili ad un unico motivo di violazione degli artt. 11 e 43 TULPS ovvero di difetto di motivazione, sostenendo in sintesi che i fatti descritti sarebbero inidonei a sorreggere la determinazione presa dall’Autorità;

– che l’amministrazione, costituitasi con atto 1 settembre 2011, ha chiesto invece la reiezione del ricorso;

– che il ricorso è infondato e va respinto. Così come ritiene costante giurisprudenza, anche di questo TAR -si vedano per tutte C.d.S. sez. VI 14 febbraio 2007 n°616 e TAR Lombardia Brescia 8 aprile 2009 n°1323; nello stesso senso peraltro già TAR Lombardia Brescia 13 giugno 1994 n°313- la detenzione di armi, intesa in senso ampio, non corrisponde in alcun modo ad un diritto del cittadino e per valutare la sua affidabilità in proposito l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, potendo apprezzare qualsiasi circostanza significativa. Ciò vale sia ai fini della revoca del titolo, sia ai fini della sospensione di cui si ragiona, sempre possibile in forza della norma generale dell’art. 10 TULPS: sul punto, si veda da ultimo T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I 8 luglio 2010 n°169. Fra tali circostanze, indubbiamente si annoverano i pregressi pregiudizi penali, anche per reati successivamente estinti, in quanto essi rilevano come fatti storici dai quali ben può desumersi, in relazione al caso concreto, una inaffidabilità del soggetto, e lo stesso può affermarsi anche quanto alle denunce, come quella valorizzata nel caso di specie, per lo meno allorquando l’interessato, come qui avvenuto, non neghi il fatto storico che l’ha originata. Ciò posto, ad avviso del Collegio, nel caso di specie l’apprezzamento negativo formulato dalla Questura nel provvedimento di che trattasi appare corretto e congruo, dato che i fatti evidenziati nel provvedimento, anche a comune apprezzamento, sono strettamente collegati ad un abuso dell’arma, che è strumento dell’esercizio venatorio;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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