T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che l’odierno ricorrente impugna il giudizio di cui in epigrafe sulla base di un unico motivo di violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, nel senso che la Commissione di esame non avrebbe tenuto in debito conto, nello stabilire le modalità della prova, della sua "pregressa situazione personale" dovuta a una "seria patologia" che gli avrebbe causato "comprensibile disagio" (cfr. ricorso p. 2);

– che il motivo di ricorso in questione è dedotto in termini assolutamente generici, in quanto il ricorrente nell’atto non allega neppure l’esatta natura di tale patologia, né produce certificazioni in proposito;

– che nondimeno i fatti in proposito emergono dalla relazione della p.a.: come allegato al verbale di esame 25 giugno 2011 compare un certificato dell’Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo, dal quale emerge che il ricorrente avrebbe sofferto di un "disturbo da disadattamento connesso alla condizione di severa patologia somatica". In sintesi, a causa di una sospetta mononucleosi il ricorrente si sarebbe trovato in significativo stato di astenia e scadimento delle performances cognitive, e quindi in condizioni di frustrazione psicologica, con "crollo degli interessi e degli investimenti" riflesso anche sul rendimento scolastico. A fronte di ciò, dato che il certificato non suggerisce alcuna misura operativa, la commissione ha deliberato di condurre il colloquio seguendo i tempi espositivi richiesti dal candidato e evitando di turbarlo con immediati giudizi negativi (cfr. verbale cit.);

– che per costante giurisprudenza, per tutte da ultimo C.d.S. sez. VI 11 febbraio 2011 n°93, il giudizio di una commissione di esame è in generale espressione di ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta;

– che tale illogicità manifesta non è ravvisabile nell’operato della Commissione, che appare aver agito secondo il senso comune, in mancanza di diverse indicazioni sulla condotta da tenere, che il ricorrente certo avrebbe potuto far pervenire da parte dei sanitari di propria fiducia;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che la materia del contendere e le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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