Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-01-2012, n. 559 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Inail, in esito alla revisione del 1995, ha ridotto il grado di inabilità permanente di B.V., diminuendo la rendita unificata in godimento nella misura del 42 per cento, degradando, in particolare, la silicosi dal 45 al 18 per cento, l’ipoacusia dal 30 al 21 per cento, l’angioneurosi dal 17 al 6 per cento.

2. Il ricorso del B. contro il provvedimento è stato accolto dal primo giudice; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza 13 aprile 2006, ha respinto il gravame dell’INAIL. 3. Il Giudice di appello, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico, escludeva, per la silicosi e l’angioneurosi, che si fosse verificato un miglioramento e, quanto all’ipoacusia, pur sottolineando il carattere minoritario del parere espresso dal consulente in ordine alla possibilità di aggravamenti della patologia in caso di cessazione dell’esposizione a rischio, riteneva che l’Inail non avesse spiegato perchè il provvedimento errato dovesse ritenersi quello contenuto nell’ambito del decennio, come non lo aveva spiegato per le altre due patologie, per le quali, in subordine, aveva chiesto che le relative rendite venissero considerate rettificate per errore.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Inail, articolato in due motivi. L’intimato non si è costituito e non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso l’INAIL, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, censura la decisione della Corte di merito per aver ritenuto l’Istituto decaduto dal potere di rettifica dell’errore, per decorso del termine decennale, così confermando la condanna dell’INAIL al ripristino della prestazione economica in godimento al momento della rilevazione dell’errore. Assume la parte ricorrente che, trattandosi di rettifica per errore rilevato nel 1995, non poteva applicarsi la disposizione del citato decreto legislativo alla luce della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Con il secondo motivo di ricorso l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 55, per aver la Corte di merito ritenuto non rettificabile l’errore per tardività della sua rilevazione. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Il primo motivo è meritevole di accoglimento.

8. La Corte territoriale, nel riconoscere la fondatezza della domanda, non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, che tale esito riforma, modificando la cornice normativa rilevante per la soluzione del caso controverso.

9. Giova, al riguardo, rammentare come la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5, primo periodo, vigente al tempo del provvedimento di revoca adottato dall’Istituto, ma non preso in considerazione nella sentenza impugnata, disponeva che "le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni". 10. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 4, il quale, ridisciplinando, al primo comma, la stessa ipotesi, ha confermato che "le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni", ma ha, al tempo stesso, introdotto due limiti a tale facoltà: il primo, relativo alla struttura dell’accertamento, per essere l’errore rettificabile "solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario" (art. 9, comma 2); il secondo, relativo al tempo dell’accertamento (per essere la facoltà di rettifica esercitabile, salvo i casi del dolo o della colpa grave, solo "entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato" (art. 9, comma 1).

11. La giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. 6386/2003, Cass. n. 16859/2003) aveva ritenuto il descritto ius superveniens applicabile anche ai procedimenti in corso, sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 9, commi 5, 6 e 7 che stabilivano che i soggetti nei cui confronti si fosse proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa previgente potevano chiedere all’Istituto il riesame del provvedimento (da operarsi, all’evidenza, sulla base dei nuovi criteri), regolamentandone gli effetti, ed aveva, in particolare, specificato che il giudice di appello, investito dell’impugnazione dell’assicurato circa l’illegittimità’ della rettifica per errore, operata dall’INAIL prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, era tenuto a verificare se la stessa fosse legittima a norma dei criteri previsti nell’art. 9 dello stesso testo, acquisendo in causa gli elementi di fatto necessari per l’applicazione dello ius superveniens, a norma dell’art. 437 c.p.c., comma 2, anche in deroga agli artt. 414 e 416 c.p.c. (v. ad es. Cass. 16859/2003).

12. Il Giudice delle leggi, tuttavia, con la già citata sentenza n. 191 del 2005, ha dichiarato fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 38, art. 9, commi 5, 6 e 7 sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., osservando che "tali norme consentono di impugnare i provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5… che ne consentiva l’adozione senza limiti di tempo, al fine di far valere retroattivamente la violazione del termine decadenziale introdotto dalla nuova disciplina", ritenendone l’irragionevolezza…sia per quanto si riferisce "ai casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato", sia per quanto riguarda i casi non prescritti o non definiti da giudicato…in quanto è l’istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato". 13, Dalla pronuncia del Giudice delle leggi deriva (per come non ha mancato già di precisare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, v., ex multis, Cass. 16587/2010; Cass. 16446/2007) che, una volta esclusa la possibilità dell’applicazione retroattiva del termine decadenziale ai provvedimenti di revisione per errore adottati dall’INAIL si applica la legge vigente al tempo della loro emanazione e, nel caso, la L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5, che consentiva all’istituto assicuratore di rettificare, in qualsiasi momento e senza alcun limite temporale, le prestazioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.

14. L’altro motivo di impugnazione è assorbito dal rigetto del primo.

15. La decisione della Corte territoriale che non si è informata agli esposti principi va, pertanto cassata. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, giacchè l’errore di diritto si è risolto in un errore di indagine, la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

16. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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