T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– in ricorso si insiste molto sulla irrilevanza delle condanne risalenti per cui l’interessato è stato riabilitato e sulla circostanza che il precedente più recente per reati di caccia potrà essere estinto per oblazione, ma tali rilievi non sono decisivi;

– la norma attributiva di potere dell’art. 43, co. 2, t.u.l.p.s. stabilisce, infatti, che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi";

– al di fuori, quindi, dei casi vincolati di cui al co. 1, la norma attributiva di potere prevede, pertanto, una discrezionalità della stazione appaltante nel concedere o negare il permesso;

– la discrezionalità è stata usata in questo caso per negare il permesso sul rilievo che l’esistenza di un fatto di caccia con mezzi vietati sia elemento sufficiente, in combinato con le più gravi ma risalenti vicende penali dell’interessato, per ritenerlo persona che non dà affidamento di non abusare delle armi;

– un giudizio di questo tipo non è affetto da alcuna violazione di legge o eccesso di potere, in quanto la circostanza che l’interessato abbia cacciato con mezzi vietati è indice della sua attitudine a non rispettare i limiti fissati alla caccia;

– se l’interessato, che allo stato non dispone di mezzi particolarmente offensivi pur di cacciare usa mezzi vietati, maggiori danni potrà fare se verrà in possesso di armi da sparo, che proprio per la maggiore attitudine lesiva, si possono possedere solo se vi sono garanzie che saranno usati nei limiti strettissimi in cui ciò è permesso, garanzie che – in ragione del proprio comportamento di cacciatore non rispettoso dei limiti posti alla caccia – il ricorrente per l’appunto non dà;

– le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso

SPESE a carico liquidate in euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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