T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorso è palesemente infondato, posto che:

– la censura sulla inesistenza della nomina come commissario del prof. M. è infondata in fatto, in quanto l’Avvocatura ha prodotto il doc. 2 contenente la relativa nomina;

– quanto alla censura sulla circostanza che la prof. L. non avrebbe potuto giudicare la ricorrente perché nominata dopo il suo esame, occorre preliminarmente notare come la L. abbia sostituito il 1. 7. 2011 d’urgenza altro commissario che era finito in pronto soccorso ed è stata nominata lo stesso giorno in cui ha assunto servizio presso la Commissione, non vi è quindi anzitutto alcun nesso tra la nomina della L. e la bocciatura della ricorrente;

– neanche si può dire che, a causa della sostituzione forzata della prof. S. con la prof. L., la ricorrente sia stata valutata da commissario diverso da quello che ha ascoltato il suo esame, perché la prova orale della ricorrente è stata ascoltata da un collegio in cui sedeva la prof. S. ed il voto gli è stato dato lo stesso girono da un collegio in cui sedeva ancora la prof. S.;

– infatti, nel verbale del 29. 6. 2011, data in cui la ricorrente ha sostenuto l’esame orale, era presente il commissario S. ed al termine di quel verbale risulta già attribuito il voto di 16, che, sommato al voto delle prove scritte ed a quello curriculare, ha determinato la bocciatura della ricorrente; su di esso, pertanto, la L. non ha inciso in alcun modo limitandosi a firmare gli adempimenti conclusivi e riepilogativi del lavoro della Commissione, cui si attacca la difesa della ricorrente;

– quanto alle confidenze che il prof. A. avrebbe fatto ai genitori della ragazza, dicendo che lui avrebbe cercato di farla promuovere (e da cui la ragazza ha tratto argomento per proporre querela di falso al giudice ordinario perché nel verbale è scritto che la bocciatura è avvenuta all’unanimità), al di là di ciò che possa effettivamente aver confidato il prof. A. e di ciò che possano aver capito i genitori della ragazza, l’Avvocatura dello Stato fa correttamente notare che ciò è irrilevante ai fini della decisione (art. 72, co. 2, c.p.a.), potendo le bocciature essere decise sia all’unanimità che a maggioranza;

– tutto il resto del ricorso (la professoressa di matematica che ce l’aveva sempre avuta con lei; i commissari esterni che si sarebbero ripromessi di "fare selezione"; la commissaria d’esame che l’avrebbe controllata troppo da vicino durante gli scritti; la presidente della Commissione che al termine dell’orale le avrebbe chiesto quali programmi avesse per il futuro; le compagne di classe che sostengono che la ricorrente storicamente ha sempre preferito il francese ed avrebbe sostenuto l’esame in quella materia, se non fosse stata per l’ostilità del membro esterno di francese; le compagne della ragazza che riconoscono che la ricorrente avrebbe meritato un voto più alto) sono riflessioni e sentimenti di una ragazza privi di rilevanza processuale;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– la decisione è fondata su ragioni manifeste e orientamenti giurisprudenziali consolidati, ex art. 26, co. 2, c.p.a. si condanna pertanto la parte soccombente al pagamento ulteriore della somma individuata in modo equitativo come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente di euro 1.000 a titolo di spese di lite, e di euro 2.000 ex art. 26, co. 2, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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