Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 556 Opposizione al precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P. e B.L. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, che ha accolto l’opposizione del Comune di Città di Castello avverso il precetto ad esso notificato da essi ricorrenti, dichiarandolo nullo.

Resiste con controricorso il Comune di Città di Castello.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione quanto all’accoglimento della opposizione sull’unica questione controversa, rappresentata dalle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento nella sentenza posta a base del precetto.

Il giudice dell’opposizione ha interpretato la sentenza posta in esecuzione nel senso che "la rivalutazione e gli interessi devono essere calcolati sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni nella sentenza di primo grado" dal maggio 1979 e non, come volevano i creditori, sulla sorte rivalutata anno per anno, ritenendo che la tesi dei creditori "non è desumibile nè dalla parte motiva della sentenza, nè dal dispositivo medesimo".

In conclusione i ricorrenti, nel momento di sintesi, affermano che "il Giudice dell’opposizione non poteva ricercare nella sentenza di appello gli spunti ermeneutici per interpretare il titolo esecutivo, ma doveva esaminare la sentenza del primo giudice sul capo non impugnato e coperto dal giudicato, o su cui non vi era stata controversia; viceversa è incorso in evidente errore logico- giuridico che, in ogni caso, si è accompagnato da un’insufficienza ed incongruità dei motivi allegati, tale da non rendere leggibile la ratio della pronuncia". 1.1.- Il mezzo è inammissibile, ove il momento di sintesi sembra fare riferimento ad "un’insufficienza ed incongruità dei motivi allegati" spiegata nel corpo del motivo, cosicchè la chiara indicazione del fatto controverso, richiesta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 13/1/09), si risolve nell’inammissibile richiamo alle ragioni svolte.

Il mezzo è invece infondato ove il momento di sintesi sembra affermare che l’interpretazione, da parte del giudice del gravame, dell’eventuale giudicato interno formatosi a seguito del mancato appello di taluni capi della sentenza sia destinata a soccombere rispetto a quella autonomamente svolta dal giudice dell’opposizione, essendo al contrario decisivo, nella valutazione del titolo giudiziale posto a base del precetto, il decisum di secondo grado (non impugnato).

2.- Con il secondo motivo, in via subordinata, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono della declaratoria di nullità del precetto, assumendo che l’eccessività della somma portata nel precetto determina la nullità o inefficacia parziale per la sola somma eccedente.

2.2.- Il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha infatti affermato che l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5515).

3.- Resta assorbito il terzo motivo, relativo ai riflessi sulle spese della declaratoria di nullità del precetto.

4.- Accolto dunque il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione.

Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto al fine di individuare la parte di precetto non colpita da nullità parziale, la causa va rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Perugia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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