T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la ricorrente è stata esclusa dalla gara d’appalto per i lavori di costruzione della tangenziale sud di Bergamo, in quanto: 1) lo schema di contratto ed il capitolato speciale non erano sottoscritti anche dallo studio di progettazione associato al raggruppamento costituendo che partecipava alla gara; 2) la cauzione provvisoria ex art. 75 d.lgs. 163/06 non prevedeva l’impegno all’estensione oltre i 180 gg. in caso l’aggiudicazione non pervenisse entro tale termine;

– la correttezza di anche uno solo dei due motivi giustificativi sarebbe sufficiente per ritenere legittimo il provvedimento impugnato;

– ma in realtà non è corretta la prima motivazione posta a base del provvedimento impugnato perché, al di là di quelli che possono essere in via generale i principi di diritto sul raggruppamento costituendo ricordati nella memoria dell’A., nella gara in esame era stato rivolto un quesito alla stazione appaltante il cui testo era "nel caso in cui l’impresa partecipante alla gara abbia indicato o associato dei progettisti, gli elaborati schema di contrato e capitolato speciale (…) devono essere firmati solo dall’impresa partecipante o anche dai progettisti indicati", e la cui risposta è stata "solo dall’impresa partecipante" (doc. 2 della ricorrente);

– pertanto, escludendo la ricorrente, la Commissione di gara non si è conformata ad una indicazione data in corso di procedura di affidamento dal responsabile del procedimento, e ciò – a prescindere dalla possibilità che ciò integri violazione di legge – costituisce comunque motivo di contraddittorietà dell’azione amministrativa che vizia il provvedimento impugnato (contraddittorietà dedotta in ricorso);

– non è corretta neanche la seconda parte della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, in quanto la cauzione provvisoria della ricorrente soddisfa i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, in quanto cessa non con lo scadere dei 180 gg. dalla sua emissione, ma soltanto con la mancata aggiudicazione della gara alla ricorrente;

– sul punto è decisivo l’art 2 punto b) della polizza che precisa che essa ha validità di "almeno" 180 gg., espressione che – letta in combinato con i punti c) e d) della stessa, secondo cui essa cessa con l’aggiudicazione o con la stipula del contratto – garantisce la stazione appaltante fino alla conclusione della procedura di gara;

– in definitiva, il provvedimento è illegittimo, ed il ricorso deve essere accolto;

– spese regolate dalla soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE a carico della resistente liquidate in euro 2.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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