Cass. civ., sez. Unite 25-07-2006, n. 16896 GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – DETERMINAZIONE E CRITERI – DIRITTI SOGGETTIVI – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Posizione soggettiva del privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con ingiunzione di pagamento in data 12 aprile 1996 il Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, subentrato alla soppressa Agensud, richiedeva a A.M. il pagamento della somma di L. 176.631.000 quale restituzione dell’anticipo ricevuto per la realizzazione di un nuovo impianto di frantoio, in conseguenza della revoca del contributo disposta con Delib. 13 maggio 1992.

Avverso tale ingiunzione la A. aveva proposto opposizione al Tribunale di Roma, deducendo di aver provveduto a tutti gli obblighi previsti nel provvedimento di ammissione provvisoria al contributo, ed in particolare di aver provveduto a trasmettere alla Centrobanca di Milano tutta la documentazione di spesa.

Il Ministero di costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

Con sentenza n. 19270 del 15 ottobre 1999, il Tribunale di Roma rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e respingeva l’opposizione, condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.

Con sentenza del 26 febbraio – 10 marzo 2003, la Corte d’Appello di Roma, ritenuta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, accoglieva l’appello dell’ A. e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il provvedimento di ingiunzione emanato in data 12/15 febbraio 1996 per la somma di L. 176.631.000 e condannava il Ministero alla refusione delle spese del doppio grado. Osservava la Corte Territoriale, per quanto rileva in questa sede:

a) che l’impugnazione dei provvedimenti di revoca del beneficio, di decadenza o equipollenti, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, essendo il privato titolare di una posizione di diritta soggettivo nei confronti della conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. in funzione dell’asserito adempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto;

b) che la A. – alla quale il provvedimento di revoca del beneficio aveva contestato di non aver fatto pervenire la documentazione di spesa necessaria per la liquidazione a saldo e di non aver fornito notizie in ordine allo stato di realizzazione degli investimenti programmati – aveva provveduto a tali adempimenti nei confronti di Centrobanca e che quest’ultima aveva provveduto ad inoltrare quanto ricevuto alla C., sicchè, sia pure indirettamente la beneficiarla aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 3 del provvedimento di concessione, sulla cui violazione l’ingiunzione era stata fondata.

Avverso tale decisione il Ministero delle Attività Produttive ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

A.M. ha resistito con controricorso.

La comunicazione dell’udienza alla controricorrente è stata effettuata presso la cancelleria della Corte in quanto il domiciliatario è risultato trasferito, senza che fosse stato comunicato alla medesima cancelleria il nuovo domicilio (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1999 n. 92, Cass. 20 maggio 2002 n. 7309).

Diritto

1. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., della L. n. 219 del 1981, artt. 21 e 32, della L. n. 218 del 1978, artt. 1 e segg., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sottolinea che con l’atto di citazione, formalmente rivolto avverso l’ingiunzione di pagamento relativa alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo, si erano sostanzialmente fatti valere presunti vizi attinenti al provvedimento di revoca, divenuto inoppugnabile, non essendo stato impugnato nei modi e nei termini previsti dalla legge. La parte incorsa nella decadenza dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo non può comunque far valere le sue ragioni davanti ad un altro Giudice.

2. Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che, come già affermato da queste Sezioni Unite, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’"an", il "quid" ed il "quomodo" dell’erogazione (Cass. Sez. Un. 22 luglio 2002 n. 10689; cfr. anche Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000).

Inoltre, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2001 n. 66).

Nella specie, la sentenza impugnata, premesso che nel provvedimento di revoca del beneficio era stato contestato alla A. di non aver fatto pervenire la documentazione di spesa necessaria per la liquidazione a saldo e di non aver fornito notizie circa lo stato di realizzazione degli investimenti programmati, ha ritenuto che tali adempimenti fossero stati effettuati nei confronti di Centrobanca, che aveva uno specifico ruolo di controllo sull’operazione (v. D.P.R. n. 902 del 1976, art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 218 del 1978; art. 66, D.M. 28 giugno 1979, art. 10); poichè risultava che Centrobanca aveva provveduto ad inoltrare quanto ricevuto alla C., la Corte Territoriale ha concluso che, sia pure indirettamente, la beneficiaria aveva adempiuto le prescrizioni di cui all’art. 3 del provvedimento di concessione del contributo, sulla cui violazione l’ingiunzione era stata fondata.

La decisione della Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, in quanto la restituzione del contributo era basata su presunti inadempimenti del beneficiario, riguardanti l’invio di documentazione e la realizzazione dell’opera ed attinenti quindi alla fase esecutiva del rapporto. In mancanza dell’esercizio di un potere discrezionale della P.A. volto alla tutela di interessi pubblici, l’originaria posizione di diritto soggettivo del beneficiario del contributo rimane tale, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.

La tesi del ricorrente, secondo cui il soggetto che è incorso in decadenza dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo non potrebbe far valere le proprie ragioni dinanzi al Giudice ordinario e ciò riguarderebbe in particolare la A., essendo divento i- noppugnabile il provvedimento di revoca del contributo, non può essere condivisa poichè non tiene conto del potere del Giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi lesivi di posizioni di diritto soggettivo (L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5).

3. Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, artt. 21 e 32, L. n. 218 del 1978, art. 66, D.M. 10 novembre 1979, art. 11, art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d’Appello aveva desunto l’idoneità della documentazione inviata all’Ufficio istruttore per il semplice fatto che essa era stata inviata, sicchè la sentenza è erronea quantomeno per mancata assoluta di motivazione, non avendo la Corte d’Appello spiegato le ragioni per cui la documentazione doveva ritenersi idonea a dimostrare l’avvio dell’attività dell’impianto incentivato, che costituiva condizione necessaria per il mantenimento del contributo.

4. Nemmeno questo motivo è fondato.

Il Giudice di merito ha ritenuto che la documentazione di spesa necessaria per la liquidazione a saldo del contributo fosse stata inviata dalla A.. Ha inoltre osservato: a) che dalla corrispondenza intercorsa tra la A. e la Centrobanca, depositata in atti, si poteva agevolmente desumere, in base ad elementi precisi e concordanti, che l’opera era stata ultimata e che anzi era in funzione sin dall’annata olearia 1983 (sono stati richiamati i doc. 2-10 nel fase, dell’appellante); b) che, ad ulteriore supporto della circostanza, l’appellante aveva depositato anche i registri della lavorazione delle olive relativi alle annate 1983/1984.

In tal modo, il Giudice di merito ha effettuato una valutazione dei fatti di causa, che rientrava nelle sue attribuzioni. Il punto non può formare oggetto di riesame in questa sede, attesi i limiti del giudizio di legittimità.

La decisione impugnata non merita censura nemmeno sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, non avendo il ricorrente specificato nel ricorso per Cassazione se, in quali termini e con quali modalità avesse contestato dinanzi al Giudice di merito l’idoneità della documentazione in atti a fornire gli elementi necessari per la liquidazione del contributo.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e va dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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