Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bergamo l’8 settembre 2004 rigettava la domanda proposta da C.P. contro B.E. onde ottenere il risarcimento dei danni derivati al C. dal procedimento penale cui era stato sottoposto a causa delle accuse rivelatesi infondate, mossegli dal convenuto.
Su gravame del C. la Corte di appello di Brescia riformava l’8 aprile 2008 la sentenza.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso il C..
All’udienza del 16 maggio 2011, la Corte, su conforme parere del P.G., disponeva per la notifica alla parte personalmente dell’avviso di udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va premesso che, contrariamente a quanto assume il resistente, il ricorso non è inammissibile perchè sono in esso contenuti tutti gli elementi indispensabili per la pronuncia. l.-In punto di fatto va posto in rilievo che il C., nella qualità di guardia giurata venatoria della LIPU, aveva segnalato al Corpo forestale dello Stato alcuni illeciti accertati presso il Parco faunistico (OMISSIS) e B.F. venne condannato dal Pretore per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h.
Nel 1998 il B.E. subentrava al padre F. quale legale rappresentante del Parco e denunciò il C. per calunnia.
Il procedimento venne archiviato dal GIP. 2.-Ciò posto, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4) ed in parte del quinto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 112 c.p.c. e art. 2043 c.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarato ammissibile il gravame del C. pur non essendoci alcun riferimento ai fatti e mancando specifici motivi.
La censura va disattesa in quanto, come si evince dalla sentenza impugnata, "l’appellante ha puntualmente criticato la motivazione del Tribunale ove ha confuso la denuncia per calunnia proposta da B.E. nei confronti del C." con la segnalazione di irregolarità effettuata da quest’ultimo nei confronti del Parco e del suo legale rappresentante (p. 5 sentenza impugnata).
Appare evidente che il giudice dell’appello non ha ritenuto affatto per relationem a quanto trattato in sede di primo grado il proposto gravame e tale giudizio, essendo corretto, sfugge al sindacato di legittimità.
Peraltro, si evince dal controricorso che riporta ampi stralci dell’atto di appello, in virtù del principio dell’autosufficienza, che le sue doglianze sono completamente destituite di fondamento (v. n. 34 controricorso).
2.-Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – artt. 368 e 185 c.p. e artt. 2043 e 2059 c.c.) ed in parte del quinto motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe riconosciuto in sede civile la sussistenza del reato di calunnia, pur essendosi il relativo giudizio conclusosi con l’archiviazione.
La censura è infondata, avendo il giudice dell’appello adottato al riguardo due rationes decidendi.
Invero, il giudice dell’appello ha rilevato che la condotta del B., consistita nell’attribuire al C. i reati di falso e di calunnia, pur essendo a conoscenza non fosse altro che per l’anteriorità della sentenza penale del 14 febbraio 1996 (la denuncia di falso e calunnia è del 20 maggio 1998), con la quale il padre venne condannato per detenzione illegittima di animali appartenenti a specie particolarmente protetta, conformemente alla segnalazione effettuata dal C., integra gli estremi del reato di calunnia, in quanto si configura, comunque, un comportamento ingiusto e non solo quello penalmente rilevante, che obbliga al risarcimento del danno.
Ma, ha anche posto in rilievo che l’apertura di un procedimento penale a carico del C., poi archiviato per infondatezza dell’accusa, ha comportato una lesione della reputazione sia personale che professionale del denunciato, che aveva agito come guardia giurata.
Peraltro, quest’ultima ratio non sembra essere censurata. Resta assorbito il quarto motivo (contraddittoria motivazione), con il quale, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che la motivazione del giudice dell’appello sarebbe in contrasto con le risultanze processuali documentali.
3.-Con il terzo motivo ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 114 c.p.c., art. 1115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe quantificati gli importi a favore del C. sia per quanto concerne il mancato guadagno nonchè il danno morale, in via equitativa, per cui ne deriverebbe la logica deduzione che gli elementi probatori per la loro quantificazione assunti in primo grado sarebbero stati del tutto carenti.
Al riguardo, osserva il Collegio che è sufficiente leggere la sentenza impugnata sul punto per disattendere la censura, la quale si appalesa inammissibile stante il relativo quesito, che nella sua stesura si risolve in una mera richiesta di accoglimento del motivo (Cass. S.U. n. 2658/08).
Del resto, e per quanto si evince dal motivo dal punto di vista della fondatezza della censura, non viene contestato quanto affermato dal giudice dell’appello, ovvero che il danno patrimoniale, come provato, e quello non patrimoniale vanno riconosciuti ex art. 185 c.p.c., perchè la denuncia-querela, rivelatasi infondata, determina sempre un danno alla dignità, all’onore e al prestigio personale e, quindi, al diritto soggettivo perfetto che trova il suo riconoscimento nell’art. 2 Cost. e testuale ex art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827/03).
Senza trascurare di porre in rilievo che la liquidazione del danno patrimoniale è stata fatta sulla base di una fattura prodotta e non contestata e il danno da lucro cessante, per i giorni lavorativi persi, sulla base al reddito di impresa documentalmente provato, per cui il giudice del merito ha operato una determinazione equitativa ex art. 1226 c..
La statuizione sul punto è conforme, come rileva anche il resistente, non solo alla giurisprudenza di questa Corte, ma anche a quella della Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 233/03).
Nè il ricorrente sembra censurare quel passaggio argomentativo della impugnata sentenza laddove si fa chiaro riferimento agli effetti che l’apertura del procedimento penale ha comportato, conformemente alle sue allegazioni, a carico del C. una lesione della sua reputazione personale e professionale.
4.-Di qui l’assorbimento del sesto motivo (difetto e contraddittorietà di motivazione circa un punto essenziale della controversia), che, peraltro, manca del necessario momento di sintesi.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio di cassazione vanno liquidate come da dispositivo, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.