Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 536 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 novembre 2005 la Salvatore Matarrese s.p.a., società creditrice procedente – in quanto acquirente dei crediti vantati dalla s.p.a. Banca Intesa (già s.p.a. Cariplo) nei confronti della Sud Fondi s.r.l. in liquidazione – nella procedura esecutiva pendente nei confronti del Comune di Bari, ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., e segg., propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 27 ottobre 2005, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione esecutiva (anche) relativamente alle aree di sedime dei fabbricati siti in (OMISSIS), già di proprietà della Sud Fondi s.r.l. ed acquisiti al patrimonio del Comune per effetto di confisca disposta ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 19, disponendo la liberazione degli immobili dal vincolo del pignoramento ed ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si costituì il Comune di Bari, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata in data 20 marzo 2007, ha rigettato l’opposizione ed ha dichiarato compensate le spese di causa.

Avverso la sentenza, la Salvatore Matarrese S.p.A. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di cinque motivi, illustrati da memoria. Si difende il Comune di Bari con controricorso, pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. la parte ricorrente ha fatto presente che nelle more del presente giudizio il Comune ha demolito i fabbricati sui quali era iscritta ipoteca a favore della società Salvatore Matarrese s.p.a.; la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con decisione del 20 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità della confisca, condannando lo Stato italiano al risarcimento; quindi, sono seguite ulteriori vicende (di cui si dice infra), che hanno dato luogo, per quanto rileva ai fini della presente decisione, alla revoca della confisca ed all’ordine di restituzione dei suoli nella disponibilità delle imprese titolari dei Piani di lottizzazione n. 141/87 e n. 151/89, tra cui la Sud Fondi s.r.l..

Con la stessa memoria la ricorrente sostiene la persistenza dell’interesse ad una pronuncia sul ricorso, poichè "la Salvatore Matarrese s.p.a., ha il pieno diritto di riprendere tale azione esecutiva, quanto meno al fine di conseguire la soddisfazione del proprio credito a mezzo dell’espropriazione forzata dei medesimi suoli ancora gravati dall’ipoteca del 11 maggio 1996, tenuto conto che qualunque eventuale trasferimento del bene pignorato è comunque inopponibile al creditore procedente ai sensi dell’art. 2913 c.c. e non fa venir meno la legittimazione del soggetto originariamente assoggettato all’espropriazione" (così a pag. 60 della memoria).

1.1.- A sua volta, il Comune di Bari sembrerebbe avallare tale impostazione, laddove, date per presupposte le medesime vicende processuali, che, in sè, sono incontestate tra le parti, afferma che si dovrebbe ritenere che, malgrado queste ultime, "si perpetui la legittimazione passiva di colui contro il quale l’espropriazione è stata cominciata in considerazione del principio per il quale i mutamenti nella titolarità del bene pignorato non sono di ostacolo allo svolgimento del processo esecutivo, dovendosi avere riguardo alla situazione giuridica del bene quale essa era al tempo del pignoramento, prescindendo quindi dalla sopravvenuta perdita della qualità di terzo proprietario in capo al Comune e dall’acquisto di tale qualità in capo alla Sud Fondi s.r.l. ed alle altre indicate società" (così a pag. 17 della memoria).

2.- Ritiene, per contro, il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Intanto, pare opportuno delimitare l’oggetto del ricorso, al fine di sgomberare il campo da tutta una serie di fatti, vicende e considerazioni che, sebbene ampiamente illustrati nel ricorso e nella memoria della ricorrente, sono del tutto estranei al presente giudizio.

Le vicende del processo esecutivo unicamente rilevanti sono le seguenti:

con sentenza del 12 ottobre 2005 (oggetto di separato ricorso per Cassazione n. 7341/06, deciso con sentenza di dichiarazione di inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere) il Tribunale di Bari ha confermato la statuizione, già resa dal giudice dell’esecuzione (con ordinanza del 22 dicembre 2004, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi conclusa con la sentenza del 2005 appena citata) di improcedibilità dell’azione esecutiva avente ad oggetto i fabbricati, poi demoliti; ha revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione quanto alle aree di sedime di questi ultimi ed ha aggiunto la dichiarazione di efficacia del pignoramento limitatamente a tali aree, escludendo pertanto dall’ambito del pignoramento le aree non interessate dall’edificazione;

a seguito di detta sentenza, il giudice dell’esecuzione, nuovamente investito della questione, ha depositato in data 27 ottobre 2005 l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione esecutiva anche con riferimento alle aree di sedime degli edifici, disponendo la liberazione dell’immobile dal pignoramento e la cancellazione della trascrizione;

questa ordinanza è stata fatta oggetto di opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso depositato dalla Salvatore Matarrese s.p.a. in data 14 novembre 2005 e decisa con la sentenza di rigetto dell’opposizione del 20 marzo 2007, avverso la quale è proposto il presente ricorso.

2.1.- I primi tre motivi di ricorso attengono alla contestazione del potere del giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione (rispettivamente, perchè si trattava di giudice ricusato ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ., n. 4 – primo motivo;

perchè aveva pronunciato l’ordinanza d’ufficio durante la sospensione del processo esecutivo, quindi in violazione dell’art. 626 cod. proc. civ. – secondo motivo; perchè, in violazione degli artt. 112, 161 e 617 cod. proc. civ., non si era conformato al contenuto della sentenza del 12 ottobre 2005 – terzo motivo); il quarto ed il quinto attengono ai presupposti giuridici dell’ordinanza confermati dal giudice dell’opposizione (avere la confisca comportato che le aree di sedime degli edifici fossero da ritenersi giuridicamente inesistenti, intrasmissibili ed inalienabili e, quindi, inespropriabili in quanto ontologicamente sottratte alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. ed essere tale condizione rilevabile d’ufficio con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’azione esecutiva), con sentenza che, secondo la ricorrente, sarebbe affetta dal vizio di motivazione e dal vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (quarto motivo), nonchè dal vizio di violazione degli artt. 952, 1117, 1128, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2858 e 2878 c.c., ed ancora della L. 19 febbraio 1985, n. 47, artt. 7 e 19 (quinto motivo).

Il ricorso è volto ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata, al fine ultimo di conseguire una pronuncia di questa Corte, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, ovvero in sede di rinvio che, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi, revochi l’ordinanza di dichiarazione di improcedibilità dell’azione esecutiva sui suoli ritenuti oggetto del pignoramento e quindi consenta al processo esecutivo di seguire il suo corso fino all’espropriazione dei suoli.

3.- Le vicende sopravvenute nelle more del presente giudizio riguardano, tra l’altro, proprio la situazione giuridica di questi suoli e questa, cosi come oramai definitivamente accertata, rende comunque improseguibile l’azione esecutiva. Rilevano qui le seguenti vicende degli immobili oggetto della confisca disposta con la sentenza della Corte di Cassazione, 3^ sez. pen., del 29 gennaio 2001 n. 256 (vale a dire, il titolo in forza del quale il Comune di Bari aveva acquisito, ai danni della società Sud Fondi s.r.l., la proprietà degli immobili, successivamente oggetto del pignoramento, perchè gravati dall’ipoteca in favore della s.p.a. Banca Intesa – già s.p.a. Cariplo, alla quale si era surrogata la Salvatore Matarrese s.p.a.):

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 20 gennaio 2009 ha ritenuto che la confisca prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 19, è sanzione penale e non amministrativa ed è incompatibile con il principio di legalità di cui all’art. 7 e con l’art. 1 del protocollo 1 della Convenzione EDU, allorchè riguardi, come nel caso di specie, soggetti incolpevoli, dei quali cioè non sia stata accertata una condotta dolosa o colposa di partecipazione alla lottizzazione abusiva; quindi, ha condannato lo Stato italiano a versare a ciascuna delle società ricorrenti, tra cui la Sud Fondi s.r.l. la somma di Euro 10.000,00 a titolo di danni morali, oltre alle spese processuali, rinviando per la decisione definitiva sui danni patrimoniali;

emanato da parte dello Stato italiano il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 4, comma 4 ter, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha instaurato in sede penale, con ricorso del 26 settembre 2009, un incidente di esecuzione per la revoca del provvedimento di confisca e per la restituzione dei suoli confiscati alle società originarie proprietarie;

all’esito di tale procedimento, e dopo un rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Bari, con ordinanza del 15 novembre 2010 n. 302 ha revocato la confisca ed ha disposto la restituzione dei suoli alle società Sud Fondi s.r.l., Mabar s.r.l. e Tema s.r.l.;

a seguito della rinuncia del Comune di Bari al ricorso per cassazione, il provvedimento è divenuto definitivo ed è stato trascritto, a cura e spese dello Stato, a favore delle società e contro il Comune di Bari in data 25 novembre 2010. 3.1.- Tutte le vicende successive relative alla detenzione materiale dei suoli ed alla loro riconsegna alle società originarie proprietarie esposte nella memoria della società creditrice procedente sono irrilevanti poichè ineriscono ad uno stato di fatto o, tutt’al più, come si dirà, ai rapporti tra dette società ed il Comune di Bari che non rilevano con riferimento al processo esecutivo iniziato nei confronti del Comune (ed in particolare non si hanno nei confronti della società creditrice procedente in tale processa. Una delle condizioni dell’azione esecutiva è la titolarità del diritto oggetto di pignoramento in capo al soggetto esecutato, essendo del tutto indifferenti le situazioni di fatto per le quali il soggetto che risulti proprietario dei beni di che trattasi in forza di titoli opponibili al creditore procedente non si trovi nella disponibilità materiale dei beni pignorati (fatti ovviamente salvi gli effetti del possesso ad usucapionem, di cui non è dato occuparsi): quindi, ciò che rileva è la persistenza della titolarità del diritto di proprietà dei suoli in capo al Comune di Bari.

4.- Orbene, la revoca del provvedimento di confisca in forza del quale il terzo, Comune di Bari, aveva acquistato la proprietà dei beni pignorati ed il ritrasferimento del diritto in capo alla società debitrice originaria comportano, nel processo esecutivo pendente ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., che il processo non possa più pervenire al suo esito fisiologico.

I beni pignorati non sono più di proprietà del Comune di Bari, con la conseguenza che, non rientrando nel patrimonio del terzo esecutato, nemmeno possono formare oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., e segg..

L’appartenenza dei beni, già oggetto di confisca, al patrimonio indisponibile del Comune di Bari è venuta meno per un provvedimento autoritativo che ha posto nel nulla il titolo in forza del quale il Comune aveva acquistato la proprietà dei beni. La revoca della confisca è opponibile anche alla società creditrice pignorante. Si tratta infatti di provvedimento volto a rimuovere gli effetti di un atto illegittimo perchè posto in essere dallo Stato in violazione della Convenzione EDU nei confronti di quello stesso soggetto, il Comune di Bari, che di tale atto era stato il beneficiario finale;

ciò, in attuazione di una sentenza della Corte EDU che, pur non avendo effetti precettivi immediati, ha valenza non limitata alla sfera sopranazionale, ma è produttiva di diritti ed obblighi nei confronti della parti, nel senso che "lo Stato è tenuto a conformarsi al dettato della Corte, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della violazione, ed il cittadino ha diritto alla riparazione in forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum" e, nel caso di specie, proprio la revoca della confisca è stata ritenuta "il più idoneo strumento giuridico allo scopo" (così Cass. pen. sez. 3^, 21 giugno 2010 n. 23761), restando peraltro impregiudicata la questione (non rilevante in questa sede) se sia anche strumento da solo sufficiente ad eliminare, nei confronti delle società colpite dalla confisca, le conseguenze pregiudizievoli di questa.

Ciò che rileva in questa sede è che il diritto di proprietà è tornato in capo alla Sud Fondi s.r.l. non in forza di un nuovo trasferimento operato in suo favore, ma in forza della revoca del provvedimento di confisca) che ne ha posto nel nulla gli effetti medio tempore prodotti; risulta così realizzata (in tutto o in parte, qui non rileva) quella restitutio in integrum che della revoca ha costituito lo scopo.

4.1.- Nè, sul piano sostanziale, si pone alcun problema di tutela della società creditrice Salvatore Matarrese s.p.a. poichè titolare del diritto di garanzia reale sul bene; l’ipoteca, infatti – a prescindere dagli effetti della confisca, non più in contestazione – è, a seguito della revoca della stessa, di certo operante sui beni tornati nella disponibilità del debitore originario, con efficacia ex tunc. Ben potrebbe pertanto la società creditrice aggredire i medesimi beni ai danni della sua debitrice o degli eventuali aventi causa da questa.

Quanto all’ulteriore circostanza, dedotta negli scritti della ricorrente, secondo cui detti beni non sarebbero più nella consistenza originaria, è questione che nulla ha a che vedere col processo esecutivo già pendente e non più proseguibile nei confronti del Comune, nè quindi con gli effetti retroattivi della revoca della confisca. Si tratta di valutare se ed in quali limiti il creditore ipotecario abbia sofferto un danno a seguito della alterata consistenza dei beni ipotecati e di individuare il soggetto nei cui confronti dovrebbe agire per un eventuale risarcimento; azione che, evidentemente, non potrebbe trovare la propria sede adeguata nel processo di espropriazione del terzo per il debito vantato dalla Salvatore Matarrese s.p.a., quale acquirente da Banca Intesa s.p.a., nei confronti di Sud Fondi s.r.l..

4.2.- Il richiamo fatto dalla ricorrente all’art. 2913 cod. civ. non è pertinente perchè relativo alla ben diversa fattispecie in cui il soggetto esecutato (sia questi il debitore esecutato sia un terzo legittimamente assoggettato all’espropriazione) ponga in essere atti di alienazione del bene dopo la trascrizione del pignoramento; è nell’essenza del vincolo pignoratizio l’idoneità a rendere indifferenti al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo tali atti di alienazione volontariamente eseguiti dalla parte assoggettata all’espropriazione.

Nel caso di specie, il titolo di acquisto degli immobili in capo al Comune assoggettato all’espropriazione è stata la confisca ed il Comune non ha perso la disponibilità del bene confiscato e, poi, pignorato, per averlo alienato a terzi, ma a seguito della revoca della confisca, dei cui effetti sostanziali si è già detto.

Pertanto, è da escludere che il processo esecutivo possa proseguire nei confronti del Comune di Bari.

5.- Quanto alle ulteriori conseguenze processuali, occorre prendere le mosse dalla considerazione che il Comune di Bari è stato assoggettato all’espropriazione quale "terzo proprietario" vale a dire quale soggetto avente il diritto di proprietà sul bene ipotecato, responsabile per un debito altrui (cfr. già Cass. n. 2347/76, nonchè di recente Cass. n. 6546/11 e n. 18113/11), nei cui confronti l’espropriazione è stata legittimamente iniziata; il Comune, in quanto proprietario del bene oggetto del pignoramento, era di certo parte necessaria del processo esecutivo, pur restando estraneo al rapporto sostanziale in forza del quale unica obbligata era la Sud Fondi s.r.l.; a quest’ultima va riconosciuta, nel processo esecutivo, la qualità di debitrice diretta.

La circostanza che del processo esecutivo iniziato ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., fosse parte anche la società debitrice e che a quest’ultima il bene pignorato sia stato restituito impone di considerare la posizione che il debitore diretto occupa nel processo di espropriazione contro il terzo proprietario.

5.1.- Al riguardo, l’orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che egli sia parte necessaria del processo (cfr. Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, oltre a Cass. n. n. 6546/11 e n. 18113/11 cit. e Cass. n. 17875/11). Questo orientamento va qui ribadito.

Il primo comma dell’art. 603 cod. proc. civ. prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati "anche" al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione debba essere il debitore diretto;

l’art. 604 cod. proc. civ., comma 2, dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perchè l’uno e l’altro devono "essere sentiti" ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a fare in modo che l’espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perchè il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo (così, in motivazione, Cass. n. 19562/04; questa decisione, così come Cass. n. 4607/94, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit., pervengono, dall’affermazione che il debitore è uno dei soggetti dell’espropriazione contro il terzo proprietario, alla conclusione che costui è anche contradditore necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo nei confronti del creditore procedente).

5.2.- Ritiene peraltro il Collegio che, pur essendo parte necessaria dell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore non sìa assoggettato all’espropriazione, cioè non sia il soggetto nei cui confronti l’espropriazione si compie.

Quest’ultimo è soltanto il terzo proprietario contro il quale l’espropriazione inizia e si compie, per come è fatto palese dal tenore dei già citati artt. 603 e 604 cod. proc. civ.: la lettura combinata delle norme consente di distinguere tra gli atti propedeutici all’esecuzione contemplati nell’art. 603, che vanno notificati ad entrambi, da un lato, ed il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione che si compiono, ex art. 604, comma 1, soltanto nei confronti del terzo, dall’altro.

Il debitore è destinatario del titolo esecutivo e del precetto perchè è tenuto ad adempiere, e non perchè sarà assoggetto all’espropriazione, in quanto oggetto di questa sarà un bene non suo; l’espropriazione, infatti, si compirà soltanto nei confronti del terzo proprietario del bene e che, per tale ragione, è destinatario dell’atto di precetto, contenente allo scopo, ex art. 603, comma 2, l’espressa menzione del bene che si intende espropriare (cfr. Cass. n. 5507/03).

L’art. 604, comma primo, non dice che il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono "anche" nei confronti del terzo (come, sia pure per incidens, affermato da Cass. n. 19562/04), ma che si compiono soltanto nei confronti del terzo (come sottolineato da Cass. n. 4369/78). In conclusione, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è il legittimato passivo dell’azione esecutiva; il pignoramento va notificato e trascritto nei confronti del terzo, perchè ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo. Tuttavia, il debitore diretto è parte necessaria del processo, al quale partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario esecutato, ed, in tale veste, deve essere sentito ogniqualvolta le norme regolatrici del processo prevedano questa garanzia nei confronti del soggetto esecutato.

5.3.- Questa conclusione, pur disattendendo parzialmente un isolato precedente di questa Corte (cfr. Cass. n. 20587/07), appare in linea con i principi espressi dagli altri precedenti su richiamati: con questi risultano essere state risolte le questioni della necessaria partecipazione del debitore diretto al processo esecutivo contro il terzo proprietario, dagli uni (Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit.), e della necessità di notificare soltanto a quest’ultimo l’atto di pignoramento, dall’altro (Cass. n. 4369/78 cit.), in termini del tutto compatibili con i principi appena espressi.

6.- L’applicazione dei principi che precedono al caso di specie comporta che il processo esecutivo iniziato contro il Comune di Bari non possa "proseguire" nei confronti della Sud Fondi s.r.l., malgrado questa fosse l’unica obbligata verso l’istituto di credito al quale la Salvatore Matarrese s.p.a. si è surrogata nell’ipoteca e malgrado i beni ipotecati siano tornati nel patrimonio della società debitrice.

Si verifica infatti che il pignoramento e gli atti di esecuzione siano stati compiuti nei confronti del Comune di Bari.

In particolare, l’atto di pignoramento ha fissato la situazione degli immobili oggetto di esecuzione quale era al momento della sua notificazione ed è stato trascritto contro il Comune, terzo assoggettato all’esecuzione.

Il processo esecutivo non può proseguire contro la Sud Fondi s.r.l., malgrado questa ne fosse parte necessaria, perchè la sua partecipazione è stata provocata e si è svolta a titolo diverso da quello del soggetto da espropriare.

Ritiene il Collegio che la situazione processuale determinata dalle vicende riassunte sopra comporti l’improseguibilità del processo esecutivo pendente. In materia di espropriazione contro il terzo proprietario, i presupposti processuali dell’azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario, perchè acquirente di bene ipotecato, non sono i medesimi dell’azione esecutiva che potrebbe essere esperita nei confronti del debitore diretto; pertanto, quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita a quest’ultimo con effetto ex tunc il processo esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte.

In particolare, l’atto di pignoramento, quale atto iniziale dell’espropriazione, ne ha fissato la direzione soggettiva unicamente contro il Comune di Bari; sono mancate nei confronti della Sud Fondi s.r.l. la notificazione e la trascrizione dell’atto di pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 555 cod. proc. civ.; il processo esecutivo, in conclusione, non è mai iniziato contro quest’ultima società; quindi, contro la medesima non può nemmeno proseguire.

Inoltre, per quanto detto ai precedenti punti 4., 4.1 e 4.2, lo stesso processo non può proseguire nemmeno nei confronti del Comune di Bari rispetto al quale è venuta meno la condizione dell’azione esecutiva consistente nell’appartenenza del bene pignorato al soggetto esecutato.

6.1.- Il difetto originario o sopravvenuto delle condizioni o dei presupposti processuali dell’azione esecutiva da luogo ad un’ipotesi di chiusura anticipata del processo. In un’ipotesi siffatta, l’esecuzione pendente, anche quando introdotta legittimamente, diviene improseguibile. Il relativo provvedimento è adottabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, al quale l’ordinamento riserva il potere di verifica della sussistenza originaria e della permanenza delle condizioni dell’azione per tutto il corso del processo esecutivo (cfr.f in particolare la giurisprudenza formatasi relativamente alla caducazione del titolo esecutivo, ma espressione di principi applicabili anche al caso di sopravvenuta mancanza dell’oggetto: tra le altre, Cass. n. 11769/02); di regola, ha la forma dell’ordinanza ed è opponibile col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Si tratta infatti di provvedimento di chiusura c.d. anticipata (secondo una categoria che fa leva anche sulla lettera dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., che contrappone la "chiusura anticipata del processo esecutivo" all’estinzione, pur equiparando gli effetti dei relativi provvedimenti) o comunque atipica del processo esecutivo (cfr., per il principio che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, Cass. n. 3276/08, nonchè Cass. ord. n. 30201/08, ord. n. 2674/11, n. 17858/11, ed ancora Cass. n. 9676/11).

6.2.- L’opposizione agli atti esecutivi della Salvatore Matarrese s.p.a. ha riguardato un provvedimento del giudice dell’esecuzione di portata analoga a quello di cui si è appena detto, in quanto la relativa ordinanza, adottata d’ufficio, ha dichiarato improcedibile l’azione esecutiva per la ritenuta non espropriabilità dei suoli oggetto di pignoramento, quindi sostanzialmente per la mancanza di un oggetto per sua natura idoneo al perseguimento dello scopo del processo esecutivo.

Poichè la situazione processuale determinata dalle vicende sopravvenute, anche alla presentazione del ricorso per Cassazione, non potrebbe che condurre, in applicazione dei principi di cui sopra, alla declaratoria di improseguibilità dell’azione esecutiva, è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione di merito sull’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di improcedibilità. Giova aggiungere che la situazione è analoga a quella che si verifica quando, essendo in contestazione la sussistenza del titolo esecutivo, per eccellenza condizione dell’azione esecutiva, sopravvenga comunque, nelle more del giudizio di opposizione, la caducazione del titolo in forza del quale il processo esecutivo è iniziato: il venir meno dell’azione in capo al procedente per la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione (cfr., tra le meno risalenti nel tempo, Cass. n. 3278/00, n. 9293/01, n. 210/02, n. 12944/03; 29 novembre 2004, n. 22430/04, n. 6042/09, n. 15363/11).

Le peculiarità del caso di specie consistono nel fatto che, essendo stata adottata d’ufficio la pronuncia di improcedibilità dell’azione esecutiva, il giudizio sulle condizioni dell’azione non poteva che essere introdotto ex art. 617 cod. proc. civ., opponendosi, appunto, il relativo provvedimento del giudice dell’esecuzione e che, essendo questo già di contenuto tale da comportare l’arresto del processo esecutivo, è venuto a cessare l’interesse ad opporsi ad una pronuncia che non potrebbe che essere sostituita da altra di identica portata, adottabile da questa Corte.

7.- La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Si tratta di una situazione processuale che presuppone che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse all’azione, residuando tutt’al più l’interesse ad una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr., tra le altre, Cass. n. 19160/07, n. 10553/09).

Giova aggiungere che il mancato accordo delle parti sul fatto che sia cessata la materia del contendere non è di ostacolo alla statuizione in parola perchè esso non verte sul presupposto giuridico dal quale si sono prese le mosse; è infatti incontestato che vi sia stata una revoca della confisca e che questa abbia comportato la perdita del diritto di proprietà dei beni in capo al Comune esecutato (pur risultando, in alcune parti degli scritti della ricorrente, una sorta di sovrapposizione tra disponibilità di fatto dei suoli e titolarità del diritto diproprietà, che appare funzionale più alla tutela degli interessi della società debitrice che a quelli della creditrice procedente; o comunque all’affermazione del diritto al risarcimento dell’una e/o dell’altra, questione, come detto, estranea al presente giudizio). Piuttosto, il contrasto verte sugli effetti che tale fatto sopravvenuto produce sul processo esecutivo ai danni del Comune medesimo; il sindacato relativo spetta anche al giudice di legittimità, investito del giudizio sulle condizioni dell’azione esecutiva, secondo quanto detto sopra. Poichè esso condurrebbe, come pure detto, ad un’affermazione di improseguibilità dell’azione, non può che concludersi nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovuta a fatti verificatisi dopo la sua notificazione e perciò riscontrabili da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. S.U. n. 18047/10 e 24304/10, Cass. n. 27556/08, n. 22199/10, n. 5112/11).

8.- Ritiene il Collegio che, attesa la peculiarità delle vicende del processo esecutivo, ma anche dei processi relativi allo stato giuridico dei beni pignorati, il regolamento delle spese del giudizio di cassazione non vada fatto secondo il principio della soccombenza virtuale, ma disponendone la compensazione per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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