T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 766 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato l’11.5.2011, tempestivamente depositato, la società C. – s.r.l ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frosinone in merito all’istanza dallo stesso avanzata ed avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire relativamente alla realizzazione di un fabbricato composto di 24 alloggi oltre a locali commerciali direzionali e servizi.

Soggiunge la deducente che il Dirigente del Settore B – Urbanistica e Gestione del Comune, con nota 31.12.2009, n. 75894 chiedeva, tra l’altro alla C. di produrre ulteriore documentazione tra cui il computo metrico estimativo. Detta documentazione veniva tempestivamente trasmessa ed allegata alla nota 14812/10.

Successivamente il medesimo dirigente chiedeva alla società istante altra documentazione e precisamente l’elenco degli eventuali controinteressati. Anche tale nuova richiesta sarebbe stata eseguita dalla società con nota 19.4.2010.

Essendosi formato su detta domanda il silenzio, il ricorrente lo ha impugnato deducendo motivi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Assume il deducente che il silenzio prestato dall’Amministrazione sulla predetta istanza, sarebbe illegittimo, dovendo l’Amministrazione comunale concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Frosinone non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 14.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l’Amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sulla domanda di rilascio del permesso di costruire avanzata dall’ interessato in data 11 dicembre 2009, e confermata con la suindicata nota integrativa del 19.4.2010 in atti.

Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la L. 7.8.1990, n. 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune è, invece, rimasto praticamente inerte in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.

D’altro canto, per giurisprudenza consolidata:…"nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l’obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania – Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099).

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi Euro 700,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio impugnato.

Condanna il comune di Frosinone a corrispondere alla Soc. C. s.r.l. la somma di Euro 700,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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